Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

4.23 Art. 40: Riunione di procedimenti

Un Cantone riterrebbe238 utile precisare che l’autorità nelle cui mani sono riunite le procedure applica il proprio diritto procedurale (CPP o DPA) e dichiara di partire dall’idea che le disposi- zioni speciali del diritto penale amministrativo (DPA o leggi speciali) prevalgano sulle disposi- zioni generali del CP. Parte inoltre dal principio che in caso di disaccordo tra le autorità la riu- nione non abbia luogo in quanto non esiste alcuna disposizione relativa alla risoluzione di un tale conflitto. La riunione è dunque facoltativa.

Un’organizzazione239 rileva che la possibilità di riunire una causa penale amministrativa con una causa rientrante nella competenza delle autorità di perseguimento penale ordinario nelle mani di queste ultime contraddice la premessa secondo cui solo le unità amministrative di- spongono delle conoscenze specifiche del diritto amministrativo necessarie per condurre pro- cedure penali amministrative. Nella prassi ciò vale tanto più considerando che soltanto le cause complesse sono oggetto di riunioni.

4.24 Art. 41: Competenza dell’autorità giudicante per materia

Competenza di giudizio delle unità amministrative

Otto Cantoni240 e tre organizzazioni241 approvano espressamente la scelta di mantenere,

all’articolo 41 capoverso 1 AP-DPA, la competenza di giudizio delle unità amministrative e di non trasferirla alle autorità giudiziarie, con riserva delle pene detentive e delle misure priva- tive della libertà. I partecipanti menzionano242 i medesimi argomenti apportati a favore del mantenimento della competenza di perseguimento delle unità amministrative e della rinuncia al trasferimento di tale competenza alla giurisdizione cantonale o federale ordinaria243.

Un’organizzazione244 afferma che lo svantaggio principale di questa architettura è l’assenza di indipendenza (ai sensi dell’art. 4 CPP) dei membri dell’amministrazione incaricati di con- durre procedure penali amministrative, che sono sottoposti alle istruzioni della loro gerarchia. L’organizzazione aggiunge però che la possibilità dell’imputato di contestare gli atti d’inchie- sta presso un’autorità giudiziaria attenua i rischi connessi a questa situazione.

Competenza di giudizio di merito delle autorità giudiziarie cantonali

Un Cantone245 approva espressamente il mantenimento della competenza della giurisdizione cantonale per giudicare i casi in cui entrano in linea di conto pene e misure privative della li- bertà. Il TPF246 sostiene la scelta di mantenere, fatte salve disposizioni legali speciali, la com- petenza dei tribunali cantonali per il giudizio di merito sui reati secondo la DPA. Precisa che, pur essendo vero che l’attuale competenza dei tribunali cantonali risulta anzitutto dal fatto che la DPA è anteriore alla creazione di una catena penale federale completa, l’attribuzione di

238 SG, allegato, pag. 1

239 FSA, pag. 13

240 FR, pag. 1; GR, pag. 3; LU, pag. 2; OW, pag. 1; SH, pag. 2; UR, pag. 1; VD, pag. 1; ZH, pag. 2

241 CDDGP, pag. 1; CMP, pag. 2; UNIGE, pag. 2

242 FR, pag. 1; LU, pag. 2; OW, pag. 1; UR, pag. 1; VD, pag. 1; UNIGE, pag. 2

243 Cfr. i pareri di FR, LU, OW, UR, VD e UNIGE ad art. 36 AP-DPA

244 UNIGE, pag. 2

245 VD, pag. 1

246 TPF, pag. 1 seg.