Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

una competenza generale di giudizio TPF violerebbe il principio costituzionale della sussidia- rietà e comporterebbe un aumento significativo delle risorse indispensabili in seno alle corti di giudizio. Il TPF aggiunge che il legislatore ha sempre la possibilità di affidargli, mediante leggi speciali, il giudizio su reati per i quali ritiene che la competenza federale sia opportuna (cfr. art. 50 cpv. 2 LFINMA). Un’organizzazione247 approva il mantenimento, fatte salve disposi- zioni legali speciali, della competenza per il giudizio di merito dei tribunali cantonali per i reati secondo la DPA.

Tra i partecipanti che si sono espressi sulla questione, 12 Cantoni248 e tre organizzazioni249 contestano il mantenimento della competenza di giudizio delle autorità giudiziarie cantonali. Questi partecipanti250 chiedono, in linea di principio esplicitamente, di conferire questa com- petenza a un’autorità giudiziaria della Confederazione – un’alternativa menzionata ma re- spinta nel rapporto esplicativo – ossia al TPF. Uno di questi Cantoni251 menziona parimenti la possibilità di designare un’altra autorità giudiziaria della Confederazione, eventualmente an- cora da creare. In sintesi, a sostegno della loro posizione questi partecipanti fanno valere gli argomenti seguenti, a volte legati tra di loro.

- Un Cantone252 afferma che i reati secondo la DPA richiedono conoscenze approfondite in

diritto amministrativo federale. Aggiunge che nel caso di cause complesse, in assenza di tali conoscenze nonché di abitudine ed esperienza nel settore amministrativo in questione le autorità penali cantonali potrebbero avere difficoltà a condurre la procedura o non es- sere del tutto in grado di farlo. Un altro Cantone253 dichiara che il giudizio di un tribunale nelle procedure penali amministrative può costituire una sfida sul piano giuridico, ad esem- pio nei settori della legge sugli agenti terapeutici, della legge sulle dogane o della legisla- zione fiscale. Un’organizzazione254 spiega che la problematica della mancanza di cono- scenze giuridiche specializzate a volte riscontrata in seno a unità amministrative255 è potenziata nella procedura giudiziaria e precisa che, in fin dei conti, sono i tribunali penali (per lo più cantonali) a decidere in merito ai fatti rilevanti del diritto penali amministrativo e che i giudici coinvolti non dispongono generalmente delle conoscenze tecniche delle auto- rità amministrative federali necessarie per giudicare correttamente le accuse, anche nel settore del diritto penale amministrativo. L’organizzazione aggiunge che occorrerebbe con- siderare di attribuire al TPF la responsabilità di prima istanza per tutte le procedure penali amministrative (creando una nuova camera composta da giudici altamente specializzati con conoscenze in diritto dell’IVA, dei giochi in denaro, dei prodotti terapeutici, ecc).

- Sei Cantoni256 e due organizzazioni257 affermano in sostanza che è opportuno districare le

competenze federali e cantonali nel perseguimento delle cause penali amministrative, il

247 ASM, pag. 1

248 AI, pag. 2; BS, pag. 1; FR, pag. 1; GL, pag. 1; GR, pag. 2, 6 seg. et 10; LU, pag. 1; NW, pag. 5; SH, pag. 1; TI, pag. 3; VS, pag. 2; ZG, pag. 2; ZH, pag. 1 seg.

249 CDDGP, pag. 2; FSA, pag. 4; CMP, pag. 4 seg.

250 AI, pag. 2; BS, pag. 1; FR, pag. 1; GL, pag. 1; GR, pag. 2, 6 seg. e 10; LU, pag. 1; NW, pag. 5; SH, pag. 1; TI, pag. 3; VS, pag. 2; ZG, pag. 2; ZH, pag. 1 seg.; CDDGP, pag. 2; FSA, pag. 4; CMP, pag. 4 seg.

251 ZG, pag. 2

252 FR, pag. 1

253 ZG, pag. 2

254 FSA, pag. 3 seg.

255 Cfr. il parere di FSA ad art. 36 AP-DPA

256 SH, pag. 1; ZH, pag. 2; GL, pag. 1; GR, pag. 2; LU, pag. 1; NW, pag. 5

257 CDDGP, pag. 1 seg. ; CMP, pag. 1 e 6