Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
che implica che queste ultime debbano rientrare unicamente nella competenza delle auto- rità della Confederazione. Un Cantone258 dichiara che il mantenimento dell’intreccio com- plicato delle competenze federali e cantonali nel perseguimento delle cause penali ammi- nistrative, come previsto nell’AP, va in direzione dell’obiettivo principale della revisione, ossia la modernizzazione del diritto penale amministrativo. Questo e altri due dei suddetti Cantoni259 dichiarano che le cause penali amministrative federali devono essere separate chiaramente da quelle di competenza cantonale, in particolare nella procedura dei dibatti- menti.
- Un Cantone260 ritiene che se la procedura penale amministrativa è già condotta dalle auto-
rità federali e il TF è competente in ultima istanza per le impugnazioni dei giudizi, è logico che il TPF pronunci anche il giudizio in prima istanza.
- Un’organizzazione261 ritiene che se la procedura penale amministrativa è già condotta
dalle autorità federali e le impugnazioni dei giudizi rientrano nella competenza della Corte dei reclami penali del TPF, la coerenza imporrebbe che il giudizio di prima istanza sia reso dal TPF e non da un tribunale penale cantonale.
- Tre Cantoni262 e un’organizzazione263 affermano che tutte le fasi della procedura in materia
di DPA dovrebbero competere ad autorità federali in quanto si tratta di procedure che si fondano sul diritto federale e che devono essere condotte da un’autorità federale (art. 1 AP-DPA). Le cause del diritto penale amministrativo dovrebbero dunque essere giudicate dal TPF. Uno di questi Cantoni264 aggiunge che sarebbe più coerente se i giudizi (art. 276 e segg. AP-DPA), le decisioni in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati (art. 171 AP-DPA) e le decisioni relative alla carcerazione di sicurezza (art. 206 e segg. AP-DPA) fossero di competenza di un’autorità di prima istanza federale e non più dei tribu- nali di prima istanza cantonali, dato che spetta già a un’autorità federale, ossia alla Corte dei reclami penali del TPF, decidere in merito ai ricorsi presentati contro tali giudizi e deci- sioni. Il Cantone e un’organizzazione265 spiegano che in tal modo a tutti gli stadi della pro- cedura interverrebbero delle autorità federali incaricate di assumere compiti federali: ad esempio decisioni sui provvedimenti coercitivi da parte di un giudice dei provvedimenti coercitivi da istituire, decisioni dell’unità amministrativa o giudizio di prima istanza da parte del TPF e procedura di reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF.
- Sei Cantoni266 e un’organizzazione267 spiegano che, contrariamente a quanto valeva al
momento dell’adozione della DPA in vigore, oggi esiste una giurisdizione federale com- pleta. Due dei suddetti Cantoni268 affermano che le risorse di questa giurisdizione sono state rimpolpate in questi ultimi anni. Uno dei Cantoni269 precisa che allora «non esisteva
258 SH, pag. 1
259 GL, pag. 1; GR, pag. 2
260 ZH, pag. 2
261 CDDGP, pag. 2
262 BS, pag. 1; VS, pag. 2; ZH, pag. 1 seg.
263 CDDGP, pag. 2
264 VS, pag. 2
265 CDDGP, pag. 1 seg.
266 FR, pag. 1; GL, pag. 1; TI, pag. 3; AI, pag. 2; GR, pag. 6; ZH, pag. 3
267 CMP, pag. 1 e 4 seg.
268 AI, pag. 2; GR, pag. 6
269 TI, pag. 3