Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
una giustizia penale federale di primo e secondo grado, oggi invece ben rappresentata dal Tribunale penale federale, che dispone di una Corte penale, di una Corte dei reclami pe- nali e di una Corte d’appello». Il Cantone aggiunge che «se l’intervento dei tribunali penali cantonali si poteva giustificare nel periodo in cui non esisteva una giustizia penale federale (salvo i rarissimi casi giudicati in istanza unica dal Tribunale federale), al giorno d’oggi questo intervento non ha più ragione d’essere». Un’organizzazione270 afferma che dall’en- trata in vigore della DPA, la procedura penale ordinaria ha subito numerosi cambiamenti importanti che non possono essere ignorati nel quadro della revisione della DPA, con un dichiarato allineamento alla procedura penale ordinaria, precisando che le risorse della giurisdizione federale sono state potenziate massicciamente nel corso degli ultimi anni.
Aggiunge che gli argomenti decisivi a favore dell’attribuzione della competenza in que- stione alla giurisdizione federale, e dunque al TPF, sono in effetti evidenti.
- Tre Cantoni271 e un’organizzazione272 rilevano che le autorità di perseguimento penale am- ministrativo che applicano il diritto penale amministrativo della Confederazione sono auto- rità federali. Questi partecipanti273 rammentano che esiste una giurisdizione federale com- pleta le cui risorse sono state potenziate. Uno di essi274 aggiunge che una soluzione federale coerente in materia di diritto penale amministrativo è quindi possibile e preferibile. Secondo due Cantoni275 e un’organizzazione276 occorre dunque separare le cause penali amministrative della Confederazione dai compiti cantonali a livello di procedura dibattimen- tale ed evitare un intrecciamento complicato e poco comprensibile delle competenze della Confederazione e dei Cantoni. Un altro Cantone277 afferma inoltre che poiché il persegui- mento penale deve (a giusto titolo) restare di competenza della Confederazione, non si ca- pisce perché un tribunale federale (p. es. il TAF, il TPF o un nuovo tribunale speciale da istituire) non potrebbe occuparsi del giudizio.
- Un Cantone278 dichiara che l’instaurazione di una giurisdizione federale centralizzata presso il TPF permetterebbe a quest’ultimo di acquisire la necessaria esperienza specifica in diritto penale amministrativo e che è dunque deplorevole rinunciarvi.
- Quattro Cantoni279 e un’organizzazione280 sottolineano che con un’istanza giudiziaria fede- rale unica l’applicazione e l’acquisizione delle necessarie conoscenze specifiche di diritto penale amministrativo potrebbero essere concentrate anche a livello giudiziario. Uno di questi Cantoni281 e la suddetta organizzazione aggiungono che in caso di mantenimento della ripartizione delle cause penali amministrative federali tra 26 Cantoni si perderebbe dunque un’occasione di concentrare tali conoscenze.
270 CMP, pag. 1 e 4 seg.
271 AI, pag. 2; GL, pag. 1; GR, pag. 2 e 6
272 CMP, pag. 1 e 4 seg.
273 AI, pag. 2; GL, pag. 1; GR, pag. 6; CMP, pag. 1 e 4 seg.
274 AI, pag. 2
275 GL, pag. 1; GR, pag. 2
276 CMP, pag. 1
277 ZG, pag. 2
278 FR, pag. 1
279 AI, pag. 2; GR, pag. 6 seg.; ZG, pag. 2; ZH, pag. 3
280 CMP, pag. 4 seg.
281 AI, pag. 2