Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 46Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

- Un Cantone282 afferma che una giurisdizione federale generale garantirebbe una giurispru-

denza uniforme in tutta la Svizzera a partire dalla prima istanza e permetterebbe, centraliz- zando le necessarie conoscenze presso la giurisdizione federale unica, di creare proce- dure chiare per le unità amministrative.

- Un Cantone283 spiega in sostanza che se il giudizio di merito fosse affidato al TPF, non si

porrebbe più la questione del rimborso delle spese delle procedure dinanzi ai tribunali di prima istanza.

Tre Cantoni284 e due organizzazioni285 contestano in parte o del tutto gli argomenti avanzati nel rapporto esplicativo per respingere l’opzione alternativa al mantenimento della compe- tenza delle autorità giudiziarie cantonali per il giudizio di merito, ossia il trasferimento di que- sta competenza al TPF. Uno di questi Cantoni286 afferma che gli argomenti avanzati nel rap- porto esplicativo per respingere questa opzione sembrano un po’ artificiosi. Questo e un altro dei Cantoni287 summenzionati nonché le due organizzazioni288 summenzionate ritengono che l’argomento della maggiore prossimità dell’autorità giudicante (cantonale) alle parti al procedi- mento non è convincente. Due di questi Cantoni289 nonché una di queste organizzazioni290 adducono al riguardo la grande mobilità della società attuale. Uno di questi Cantoni291 nonché la suddetta organizzazione invocano inoltre il fatto che, nel mondo altamente digitalizzato di oggi, il summenzionato argomento non è in grado di sostenere l’attuale soluzione cantonale, che data all’epoca analogica. Due Cantoni292 e un’organizzazione293 ritengono che l’argo- mento secondo cui l’opzione del trasferimento al TPF della competenza per il giudizio di me- rito richiederebbe qualche adeguamento sul piano organizzativo e finanziario non sia suffi- ciente per respingerla.

Soppressione dell’approvazione del Dipartimento per l’adizione del tribunale

Un’organizzazione294 approva la modifica consistente nell’affidare all’unità amministrativa in- caricata del perseguimento penale amministrativo la competenza di decidere se le richieste prese in considerazione richiedono l’adizione del competente tribunale, senza l’approvazione

– prevista all’articolo 21 capoverso 1 DPA vigente – del Dipartimento preposto all’unità ammi- nistrativa in questione. L’organizzazione aggiunge di non comprendere infatti perché il Dipar- timento potrebbe prendere una decisione più illuminata in proposito.

282 ZG, pag. 2

283 VS, pag. 2

284 GR, pag. 7; ZG, pag. 2; ZH, pag. 3

285 CDDGP, pag. 2; CMP, pag. 4 seg.

286 ZG, pag. 2

287 GR, pag. 7

288 CDDGP, pag. 2; CMP, pag. 4 seg.

289 GR, pag. 7; ZG, pag. 2

290 CMP, pag. 4 seg.

291 GR, pag. 7

292 GR, pag. 7; ZH, pag. 3

293 CMP, pag. 4 seg.

294 UNIGE, pag. 9