Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

Rinuncia a riprendere l’articolo 21 capoverso 3 DPA

Un’organizzazione295 approva la volontà di sopprimere l’articolo 21 capoverso 3 DPA, che permette al Consiglio federale di deferire una causa alla Corte penale del TPF. Spiega che questa competenza discrezionale può condurre a sottrarre l’imputato al tribunale che gli spet- terebbe naturalmente per motivi che non sono legati al reato ma sono invece tattici, come ri- levato nel rapporto. Il TPF296 e un’organizzazione297 prendono atto della scomparsa, nell’AP-DPA, dell’articolo 21 capoverso 3 DPA, che permette al Consiglio federale di deferire una causa alla Corte penale del TPF. Il TPF298 approva pure la scelta consapevole di non confe- rire questa competenza a un’altra autorità amministrativa, il che pone ancor più l’accento sulla competenza generale dei tribunali cantonali e spiega che, in effetti, la possibilità di adire a scelta la giurisdizione federale o quella cantonale genererebbe, oltre alla difficoltà di indivi- duare criteri di competenza oggettivi, numerosi problemi relativi alla certezza del diritto e alle risorse da riservare in seno ai tribunali federali per cause che potrebbero ipoteticamente so- praggiungere. Un Cantone299 spiega che la soppressione della possibilità prevista in questa disposizione significa che determinate cause che il Consiglio federale reputa importanti e che in precedenza erano deferite al TPF andrebbero a rientrare nella competenza dei tribunali cantonali. Poiché il rapporto esplicativo non contiene cifre relative al numero di cause che in passato sono state delegate al TPF, il Cantone afferma che non è possibile stimare il numero di cause supplementari che questa modifica delle competenze comporterà per i tribunali can- tonali. Auspica quindi che si precisi il numero di dossier interessati dalle nuove competenze che verrebbero deferite alle autorità di giudizio con l’articolo 41 capoversi 1 e 2 AP-DPA.

4.25 Art. 42: Competenza per territorio dell’autorità giudicante

Due Cantoni300 ritengono poco sensato o addirittura problematico che in virtù del capoverso 2 l’unità amministrativa possa scegliere, quale foro alternativo, la residenza dell’imputato. Uno di questi301 spiega che in procedura penale ordinaria questo foro è preso in considerazione soltanto a titolo eccezionale (art. 32 cpv. 1 CPP), in quanto in linea di principio va adito il foro del luogo del reato (art. 31 CPP). Secondo l’altro Cantone302 non vi è motivo per cui le com- petenze territoriali applicabili alle procedure penali amministrative non siano le stesse di quelle previste dal CPP.

Tre partecipanti303 rilevano in sostanza che il fatto che la competenza di giudizio prevista all’articolo 41 AP-DPA sia eventualmente conferita al TPF implica la necessità di adeguare l’articolo 42 AP-DPA precisando che la competenza del TPF si estende all’insieme del territo- rio svizzero. Tre partecipanti304 precisano che l’eventuale attribuzione di questa competenza al TPF eviterebbe una regolamentazione complicata della competenza territoriale, prevista ai

295 UNIGE, pag. 9

296 TPF, pag. 2

297 ASM, pag. 1

298 TPF, pag. 2

299 VD, pag. 2 seg.

300 FR, pag. 2; ZG, pag. 2

301 FR, pag. 2

302 ZG, pag. 2

303 AI, pag. 2 seg.; GR, pag. 7; CMP, pag. 5

304 GR, pag. 7; ZH, pag. 3; CMP, pag. 5