Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 48Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
capoversi 2 e 3, nonché inutili conflitti di competenza territoriale. Due di questi partecipanti305 aggiungono che ciò permetterebbe di risparmiare risorse.
4.26 Art. 43: Competenza per materia del giudice dei provvedimenti coercitivi
Approvazione del contenuto dell’articolo 43 AP-DPA
Un Cantone306 afferma che, fondamentalmente, la volontà di uniformazione dell’AP-DPA può essere sostenuta. Al riguardo osserva che l’AP-DPA propone di conferire al giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi in procedura penale amministrativa l’insieme delle competenze già conferitegli in procedura penale ordinaria in virtù del CPP, incluse quelle attualmente as- sunte dalla Corte dei reclami penali del TPF in materia di dissigillamento, dato che il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi agisce su delega della Confederazione. I provvedimenti coercitivi sarebbero dunque disciplinati in maniera coerente e uniforme per tutto il settore del diritto penale amministrativo e i pertinenti giudici cantonali agirebbero in veste di giudici della Confederazione per le cause di diritto penale amministrativo, incluse le procedure di dissigil- lamento attualmente di competenza del TPF. Il partecipante aggiunge che occorrerebbe tuttavia precisare il numero stimato di nuovi dossier che dovrebbero essere di conseguenza trattati dal giudice dei provvedimenti coercitivi per determinare l’impatto della disposizione sui Cantoni, dato che l’esperienza dimostra che determinate procedure in materia di provvedi- menti coercitivi, in particolare quelle relative al dissigillamento, richiedono considerevoli ri- sorse a causa della loro complessità tecnica. Ritiene queste precisazioni ancor più importanti in considerazione della poca chiarezza per quanto riguarda l’estensione e le condizioni detta- gliate del meccanismo di rimborso delle spese da parte della Confederazione previsto all’arti- colo 300 AP-DPA. Osserva peraltro che il meccanismo paragonabile previsto all’articolo 65 capoverso 4 della legge del 19 marzo 2010307 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP) non consente di coprire i costi di esercizio del giudice dei provvedimenti coercitivi per i dos- sier rientranti nella giurisdizione federale trattati.
Il TPF308 reputa sensati i motivi addotti nel rapporto esplicativo per rinunciare a creare un giu- dice federale dei provvedimenti coercitivi ma precisa, al pari di un’organizzazione309, che in assenza di cifre, è impossibile pronunciarsi sull’opportunità di creare una simile istituzione. Il TPF aggiunge comunque di non condividere l’ipotesi, formulata nel rapporto esplicativo, di «aggregare» un eventuale giudice federale dei provvedimenti coercitivi. Da un lato, dall’en- trata in vigore del CPP il legislatore ha scelto di separare dal giudice dei provvedimenti coer- citivi i tribunali giudicanti e la giurisdizione di reclamo (art. 13 CPP). Lo stesso vale nella DPA (art. 43 e 44 in combinato disposto con 41 e 42 AP-DPA). Ne consegue che né le corti giudi- canti del TPF (art. 43 cpv. 2 AP-DPA) né la Corte dei reclami penali, lei stessa autorità di ri- corso contro le decisioni dei giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi nella DPA (art. 46 cpv. 1 AP-DPA), potrebbero assumere questo ruolo. Si tratterebbe dunque di creare una quarta Corte in seno al TPF, le cui decisioni sarebbero impugnabili dinanzi alla Corte dei re- clami penali dello stesso TPF, ma che al contempo sarebbe chiamata a decidere in merito alle domande di provvedimenti coercitivi formulate dalle Corti giudicanti (art. 206 cpv. 2 AP-
305 GR, pag. 7; CMP, pag. 5
306 VD, pag. 3
307 RS 173.71
308 TPF, pag. 2
309 ASM, pag. 1