Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
- Secondo un Cantone336 e un’organizzazione337, in considerazione del corrente esame delle competenze delle autorità di perseguimento penale della Confederazione, che pre- vede una precisazione fondata su processi razionali e oggettivamente giustificati e sfo- ciante parimenti su una delimitazione chiara delle risorse disponibili, la revisione nel set- tore dei provvedimenti coercitivi deve prendere un’altra direzione. Questi partecipanti spiegano che quanto proposto nell’AP-DPA avrebbe come conseguenza che i giudici can- tonali dei provvedimenti coercitivi, già oggi sovraccaricati, dovrebbero prendere anche in carico procedure di diritto penale amministrativo o di diritto fiscale estremamente volumi- nose, il che rallenterebbe ancor più le inchieste dei pubblici ministeri cantonali e del MPC. Orbene, un nuovo rallentamento delle procedure penali, soggette all’imperativo della cele- rità, non è accettabile.
- Tre Cantoni338 affermano che attribuire ai Cantoni i compiti del giudice dei provvedimenti coercitivi va contro l’obiettivo di un’organizzazione più efficace della procedura penale am- ministrativa. Uno di questi Cantoni339 spiega che «ribaltando tali compiti sui Giudici dei provvedimenti coercitivi cantonali, i quali sono già sufficientemente sollecitati, v’è il rischio di creare almeno 26 prassi, senza un reale vantaggio né per le inchieste né per la ricerca della verità materiale». Osserva che «oggi la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale funge da autorità unica di verifica e di reclamo nell’ambito delle inchieste penali amministrative federali, ciò che consente di mantenere un’unità di prassi». Il medesimo Cantone340 ritiene inoltre che la «creazione di un Ufficio unico federale permetterebbe quindi di garantire l’unità di prassi, un’efficienza ed efficacia nella gestione celere di questa tipologia specialistica di incarti, con un evidente vantaggio per le inchieste e la ricerca della verità materiale, a beneficio della Giustizia». Un altro Cantone341 ritiene che sparpagliare la competenza decisionale tra tutti i Cantoni renderà appunto impossibile creare una struttura organizzativa di base adeguata e praticabile tra tutti i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi e le unità amministrative. Un’organizzazione342, inoltre, afferma di non capire quali vantaggi reali comporterebbe il fatto che 26 giudici cantonali dei provvedimenti coer- citivi si occupino di provvedimenti coercitivi delle procedure penali amministrative della Confederazione, mentre sarebbe senz’altro possibile centralizzare tutte le decisioni ine- renti al giudice dei provvedimenti coercitivi presso il TPF.
- Tre Cantoni343 sono dell’avviso che se la competenza fosse attribuita a un’unica istanza giudiziaria, quest’ultima potrebbe più agevolmente acquisire le conoscenze tecniche e la routine necessarie per esercitare questo compito nell’ambito della procedura penale ammi- nistrativa. Tre Cantoni344 ritengono che la creazione di un giudice federale dei provvedi- menti coercitivi consentirebbe di istituire un vero e proprio centro di competenze per que- ste procedure. Adducono in particolare le difficoltà che l’articolo 181 capoverso 6 lettera b AP-DPA345 generano per le polizie cantonali e aggiungono che per il dissigillamento i giu- dici cantonali dei provvedimenti coercitivi dipendono nella maggior parte dei casi da esperti
336 GR, pag. 4
337 CMP, pag. 2
338 SH, pag. 3; TI, pag. 3 seg.; ZG, pag. 2 seg.
339 TI, pag. 3
340 TI, pag. 4
341 ZG, pag. 2 seg.
342 CMP, pag. 6
343 AG, pag. 2; LU, pag. 3; NW, pag. 4
344 LU, pag. 3; NW, pag. 4; OW, pag. 2
345 Cfr. il parere di LU, OW e NW ad art. 181 AP-DPA