Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

informatici esterni che, essendo differenti, lavorano con strumenti, esperienze, termini, co- sti e qualità che differiscono. Non è né opportuno né ragionevole che numerosi Cantoni debbano adeguare la loro infrastruttura quando sarebbe possibile ottimizzare enorme- mente il tutto in un solo luogo. Uno di questi Cantoni346 aggiunge che, quale opzione alter- nativa alla dotazione di esperti forensi propri ai tribunali di dissigillamento, si potrebbe ipo- tizzare di creare un tribunale di dissigillamento specifico a livello nazionale con il proprio servizio di informatica forense.

- Un Cantone347 ritiene che l’attribuzione di questa competenza a una sola istanza giudizia- ria contribuirebbe a rendere omogenea la giurisprudenza. Un altro Cantone348 precisa al riguardo che già oggi la Corte dei reclami penali del TPF è competente per le domande di dissigillamento (art. 50 cpv. 3 DPA).

- In relazione alla problematica della mancanza di conoscenze giuridiche specifiche nel di- ritto penale amministrativo, un’organizzazione349 spiega che il legislatore affida la condotta delle procedure penali amministrative ad autorità amministrative federali specializzate in quanto le reputa maggiormente a conoscenza delle questioni che si posano rispetto ai pubblici ministeri, ma che l’avamprogetto prevede che a dover decidere in merito alle perti- nenti questioni sia un giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi, il quale però non ha alcuna esperienza del diritto penale amministrativo e del soggiacente diritto amministra- tivo. La medesima organizzazione350 aggiunge che questo problema, che a volte si incon- tra in seno alle unità amministrative351, risulta potenziato nella procedura giudiziaria. Attri- buendo la competenza ai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi si crea un nuovo «attore» che si può presumere sarà totalmente sopraffatto dalla procedura penale ammini- strativa e, ancor più grave, dal diritto penale amministrativo materiale e dal soggiacente diritto amministrativo (materiale), tanto più considerando che nella fase in questione ri- mane ancor meno tempo per gli accertamenti. Ci si chiede come il giudice dei provvedi- menti coercitivi possa giudicare nel minor tempo possibile in merito all’esistenza di un forte sospetto di reato senza alcuna conoscenza specifica di diritto amministrativo materiale (ossia di questioni di diritto materiale dei mercati finanziari, dell’IVA, delle dogane, dei pro- dotti terapeutici o del gioco in denaro …). Si tratta di una direzione completamente sba- gliata e va da sé che sarà a svantaggio dell’imputato, tanto più che il giudice dei provvedi- menti coercitivi presumerà semplicemente esatte le spiegazioni dell’unità amministrativa per le sue conoscenze tecniche. Al fine di evitare quanto precede, l’organizzazione ritiene che la responsabilità dei provvedimenti coercitivi dovrebbe assolutamente rimanere presso il TPF e che occorrerebbe piuttosto utilizzare e sviluppare l’esistente maestria del TPF (fi- nora unica istanza di reclamo) per decidere con oggettività in merito alle questioni speciali sollevate (ci vorranno sicuramente numerosi anni affinché il giudice dei provvedimenti coercitivi acquisisca il livello di conoscenze specifiche di cui già dispone il TPF in quanto istanza di reclamo, cfr. art. 26 cpv. 1 e 27 cpv. 3 DPA).

346 NW, pag. 4

347 AG, pag. 2

348 AI, pag. 1

349 FSA, pag. 12

350 FSA, pag. 3 seg. e 12 seg.

351 Cfr. il parere di FSA ad art. 36 AP-DPA