Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi avrebbe un impatto riflesso sulle risorse, in particolare dei pubblici ministeri cantonali. Un altro dei Cantoni405 e l’altra organiz- zazione406 sono dell’avviso che questa competenza comporterebbe un considerevole carico supplementare di lavoro per le autorità penali cantonali, in primo luogo per i pubblici ministeri cantonali, già totalmente sovraccaricati. Due dei suddetti Cantoni407 reputano in sostanza che questa situazione si ripercuoterebbe negativamente sulle procedure dei pubblici ministeri cantonali, in particolare sulla loro durata, precisando che i giudici cantonali così come i pubblici ministeri sono oberati. Aggiungono che la conseguenza di ciò sarebbe un prolungamento delle procedure, che tuttavia sono subordinate al principio della celerità previsto dal CPP; uno dei Cantoni408 precisa che un tale rallentamento sarebbe problematico dal punto di vista dello Stato di di- ritto.

• Ripercussioni per le autorità cantonali di polizia

o Per quanto riguarda le ripercussioni della regolamentazione proposta per le autorità cantonali di polizia, un Cantone409 e un’organizzazione410 ritengono in sostanza che la suddetta regolamentazione potrà avere un’influenza sul lavoro di queste autorità.

o Secondo il Cantone, gli strumenti procedurali moderni possono comportare un carico considerevole di lavoro per le autorità cantonali di polizia, il che potrebbe acuire gli esistenti problemi di risorse; ciò non dovrebbe essere il caso. L’organizzazione è dell’avviso che l’attribuzione delle competenze prevista nell’AP-DPA, compresi i casi di dissigillamento, genererebbe un considerevole aumento del lavoro per le autorità penali cantonali, in particolare per i giudici dei provvedimenti coercitivi e i pubblici mi- nisteri, il che pregiudicherebbe anche le attività d’inchiesta delle autorità cantonali di polizia.

- Un’organizzazione411 ritiene che l’istituzione di giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi non convince e peggiora la protezione giuridica degli imputati.

- Quattro Cantoni412 spiegano in sostanza che l’indennizzo accordato loro dalla Confedera- zione per i casi assunti dai loro giudici dei provvedimenti coercitivi è insoddisfacente poi- ché insufficiente. Un altro Cantone413 spiega che l’importo dell’indennizzo potrebbe dare luogo a divergenze tra la Confederazione e i Cantoni interessati.

- Un Cantone414 considera che l’istituzione di un giudice dei provvedimenti coercitivi della Confederazione renderebbe ampiamente obsoleto tutto il lavoro legato ai rendiconti tra

405 ZH, pag. 2

406 CDDGP, pag. 1

407 BS, pag. 1; GR, pag. 4

408 BS, pag. 1

409 SG, pag. 1

410 CCPCS, pag. 1

411 EXPERTsuisse, pag. 2

412 NW, pag. 4; SG, allegato, pag. 1 seg.; TI, pag. 4; VS, pag. 2

413 SH, pag. 2 seg.

414 BE, pag. 9