Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 61Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
concernenti le domande di fedpol (p. es. ricerca d’emergenza) o dell’UFG (p. es. autorizza- zione di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se- condo la legge federale del 20 marzo 1981438 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP).
Secondo un Cantone439, l’AP-DPA potrebbe generare un aumento delle cause affidate al giu- dice dei provvedimenti coercitivi, in particolare quelle legate alle domande di dissigillamento.
Un’organizzazione440 afferma che occorre determinare se i giudici cantonali dei provvedi- menti coercitivi potranno assumere il nuovo carico di lavoro che comporta il ruolo di «tribu- nale dei sigilli» e se la soluzione migliore non sarebbe l’istituzione di un giudice dei provvedi- menti coercitivi federale, che le pare sostenibile anche vista la volontà del legislatore di attribuire le competenze di «tribunale dei sigilli» al giudice dei provvedimenti coercitivi
(art. 181 cpv. 1 AP-DPA) e non più alla Corte dei reclami penali del TPF, che attualmente de- cide in veste di «tribunale dei sigilli» di prima istanza (art. 50 cpv. 3 DPA).
Un’organizzazione441 dichiara di non essere convinta, in considerazione del cronico sovrac- carico dei giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi, in particolare con sede nei Cantoni chiamati a trattare le cause penali rilevanti del MPC (Berna, Zurigo, Vaud e Ticino), che dal punto di vista della celerità e della buona amministrazione della giustizia sia opportuno trasfe- rire le competenze in materia di dissigillamento della Corte dei reclami penali del TPF ai giu- dici cantonali dei provvedimenti coercitivi. Tanto meno che la giurisprudenza del TPF dimo- stra che le procedure di dissigillamento nel settore del diritto penale amministrativo,
attualmente condotte dalla Corte dei reclami penali, sono sempre più numerose. L’organizza- zione aggiunge che, in virtù degli articoli 42 capoverso 2 e 44 AP-DPA, il primo dei quali rin- viando a sua volta agli articoli 31-37 CPP, la competenza ratione loci in materia di dissigilla- mento potrebbe essere attribuita a un giudice dei provvedimenti coercitivi con sede in un Cantone la cui lingua ufficiale non corrisponde a quella della procedura condotta dall’Ammini- strazione federale. Un imputato francofono potrebbe essere tenuto a comparire dinanzi a un giudice dei provvedimenti coercitivi germanofono o viceversa, il che non appare soddisfa- cente dal punto di vista dell’economia procedurale e del principio della buona amministra- zione della giustizia.
Il MPC442 dichiara di essere aperto all’opzione di creare un giudice dei provvedimenti coerci- tivi federale e all’esame dei benefici e degli inconvenienti di tale opzione. Dopo avere esposto che, conformemente all’articolo 65 capoverso 1 LOAP, per le procedure che conduce si ri- volge ai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi della sua sede principale (Cantone di Berna) o delle sedi distaccate (Cantoni di Zurigo, Vaud o Ticino), il MPC aggiunge che le esperienze raccolte con questa regolamentazione possono essere riassunte come segue.
- Il trattamento delle procedure di carcerazione che richiedono una decisione rapida presup-
pone in effetti una prossimità con gli imputati interessati, che a volte devono essere con- dotti al di fuori del carcere con i loro rappresentanti legali. La determinazione della sede o delle sedi dove istituire un giudice federale dei provvedimenti coercitivi costituirebbe ad ogni modo una sfida.
438 RS 351.1
439 NE, pag. 2
440 ASM, pag. 1 seg.
441 UNIL, pag. 13
442 MPC, pag. 4 seg.