Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 60Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

trebbero o potranno essere svolte con sempre maggiore facilità, rapidità e frequenza per vi- deoconferenza. Tre Cantoni429 e un’organizzazione430 non sono convinti dall’argomento se- condo cui la creazione di un giudice dei provvedimenti coercitivi della Confederazione po- trebbe risultare complicato sul piano organizzativo. Due di questi Cantoni431 e

l’organizzazione ritengono inoltre che, a differenza di quanto indicato nel rapporto esplicativo, l’attuale sistema non è soddisfacente e l’organizzazione432 aggiunge che l’essere soddisfa- cente non sarebbe comunque sufficiente.

Quattro Cantoni433, un’organizzazione434 e un tribunale435 affermano che se non si creasse un giudice dei provvedimenti coercitivi federale occorrerebbe mantenere le attuali competenze della Corte dei reclami penali del TPF in materia di sigilli, in particolare di dissigillamento, e rinunciare dunque a trasferirle ai giudici cantonali. Il tribunale aggiunge che non si capisce perché questa competenza non dovrebbe rimanere in mano al TPF, dato che nessun ele- mento soggettivo serio consente di giustificare l’assoluta necessità di questo trasferimento di competenze.

Un Cantone436 ritiene che in caso di trasferimento delle competenze ai giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi andrebbero considerate le osservazioni formulate da chi se ne oc- cupa nella prassi e concernenti la procedura di dissigillamento prevista dal CPP.

Pareri differenziati

Un Cantone437 ritiene che nei casi in cui le decisioni di detenzione, come l’ordine di carcera- zione preventiva, devono essere prese nei più brevi termini legali, se il giudice dei provvedi- menti coercitivi federale dovesse risiedere a Bellinzona o in un solo luogo i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi dovrebbero continuare a intervenire. In questo caso, la compe- tenza cantonale sussisterebbe soltanto per disporre la carcerazione di sicurezza o misure so- stitutive, se prima non è stata disposta la carcerazione preventiva. Le decisioni relative alla carcerazione di sicurezza o alle misure sostitutive devono in generale essere prese dopo la carcerazione preventiva e potrebbero dunque di norma essere attribuite al giudice dei prov- vedimenti coercitivi della Confederazione, poiché i termini di decisione più lunghi dell’arti- colo 227 CPP si applicano in questo caso conformemente all’articolo 229 capoverso 3 let- tera b CPP e all’articolo 237 capoverso 4 CPP. Ne farebbero in particolare anche parte tutte le decisioni di dissigillamento di carte, registrazioni e oggetti (art. 248a cpv. 1 lett. a CPP). Il suddetto Cantone spiega che ci si può orientare alla soluzione adottata dalla sua legisla- zione, che mutatis mutandis stabilisce una corrispondente delimitazione tra i giudici dei prov- vedimenti regionali e quelli cantonali. Aggiunge che per le cause federali che comportano dei termini di ore, i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi rimarrebbero competenti, in parti- colare per ragioni di distanza geografica tra il luogo di detenzione dell’imputato o la sede della difesa e il luogo in cui ha sede il tribunale, mentre il giudice federale dei provvedimenti coercitivi prenderebbe in carico tutte le altre procedure, di cui potrebbero fare parte quelle

429 AG, pag. 2; GE, pag. 1; GR, pag. 10

430 CMP, pag. 5-7

431 GE, pag. 1; GR, pag. 10

432 CMP, pag. 5 seg.

433 BE, pag. 8; SH, pag. 3; VS, pag. 2; ZH, pag. 2

434 CDDGP, pag. 1

435 TMC/TAPEM VS, pag. 2

436 VS, pag. 2

437 BE, pag. 8 seg.