Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

4.28 Art. 45: Procedura concernente i minori

L’attribuzione all’autorità della giustizia minorile – e non più all’unità amministrativa – della competenza di perseguire e giudicare gli atti punibili commessi da minori nel settore del diritto penale amministrativo è sostenuta da sei partecipanti450. Un Cantone451 sottolinea che l’auto- rità competente per i minori può senza dubbio intervenire in maniera più specifica presso i giovani tramite la PPMin e il DPMin. Un’organizzazione452 sottolinea che la regolamentazione proposta garantisce il rispetto del principio di cui all’articolo 2 PPMin, secondo cui i Cantoni hanno la competenza esclusiva per il perseguimento e il giudizio dei reati, nonché per l’ese- cuzione delle relative sanzioni, e precisa che l’autorità competente dipenderà dalle cono- scenze specifiche delle amministrazioni interessate e da una denuncia comprensibile. Per un altro partecipante453, la disparità di trattamento tra, da un lato, il minore sottostante alla

PPMin e preso in carico dalla giustizia minorile e, dall’altro, quello sottostante alla DPA e con- frontato all’autorità penale amministrativa non è in alcun modo giustificata.

Un Cantone454 attira l’attenzione sulla necessità di tenere sempre a mente che i reati del di- ritto penale amministrativo costituiscono una materia che richiede conoscenze approfondite in settori molto differenti, ragione per cui il perseguimento di adulti secondo il diritto penale am- ministrativo è lasciato all’amministrazione. Aggiunge che la modifica prevista comporterà ad ogni modo un aumento di lavoro per i tribunali dei minorenni, anche se non sono da atten- dersi moltissimi casi di questo genere.

Un altro Cantone455 spiega che il trasferimento della competenza all’autorità penale minorile implica un trasferimento di compiti dalla Confederazione ai Cantoni, il che genererà loro spese supplementari non rimborsate. Chiede che tale aumento di lavoro per i Cantoni, repu- tato considerevole, sia indennizzato. Ritiene inoltre che il segreto d’ufficio si opponga in linea di massima alla possibilità, menzionata nel rapporto, di contattare l’autorità di perseguimento penale amministrativo in caso di dubbi sul diritto penale amministrativo applicabile.

4.29 Art. 46: Corte dei reclami penali

Un Cantone456 approva il mantenimento della competenza della Corte dei reclami penali del TPF di decidere in merito ai reclami contro gli atti procedurali. Secondo il TPF457, è opportuno supporre che, così come dopo l’entrata in vigore del CPP, la revisione totale della DPA avrà come conseguenza numerosi reclami motivati dalla novità della materia e dalla necessità di adeguarvi la giurisprudenza.

Un Cantone458 chiede la soppressione pura e semplice del capoverso 3 dato che è giuridica- mente discutibile utilizzare in un procedimento dei mezzi di prova che si nascondono alle parti dello stesso.

450 BS, pag. 2; NW, pag. 2; UR, pag. 1; ZH, pag. 4; SSDPM, pag. 1; UNIGE, pag. 9

451 NW, pag. 2

452 SSDPM, pag. 1

453 UNIGE, pag. 9

454 ZH, pag. 4

455 SG, lettera, pag. 1, e allegato, pag. 2

456 VD, pag. 1

457 TPF, pag. 2

458 AG, pag. 3