Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
non un’infrazione di diritto amministrativo (art. 186 cpv. 1 AP-DPA). Una carcerazione provvi- soria costituisce un provvedimento manifestamente più incisivo che un’analisi del DNA o una misura di sorveglianza segreta.
4.59 Art. 218-255: Misure di sorveglianza segrete
Un Cantone616 reputa incontestabilmente appropriato poter ricorrere alle correnti misure di sorveglianza segrete per far luce su infrazioni di diritto penale ammnistrativo, a condizione che sia necessario nel singolo caso. Aggiunge tuttavia che il carico di lavoro connesso alle misure di sorveglianza segrete è ancora maggiore di quello degli altri provvedimenti coercitivi e che tali misure dovrebbero in linea di principio essere attuate dalla PGF e non dalle polizie cantonali. Spiega che le inchieste mascherate, le indagini in incognito e le osservazioni richie- dono già talmente tante risorse di personale che la polizia cantonale non dispone attualmente di sufficienti risorse per attuarle in tutte le procedure penali ordinarie in cui sarebbero indicate. Le risorse mancano totalmente per attuare queste misure. Secondo il suddetto Cantone non è opportuno utilizzare gli effettivi disponibili, già insufficienti per misure talmente specifiche, per inchieste di unità amministrative della Confederazione.
Secondo un altro Cantone617, la polizia deve poter disporre misure di sorveglianza segrete negli stessi casi come nella procedura penale ordinaria, in applicazione del CPP. Spiega che ciò permette di evitare che i mezzi di prova acquisiti mediante queste misure non posano es- sere utilizzati se risulta, con l’avanzare dell’inchiesta, che la procedura in questione, nel set- tore dei giochi in denaro, rientra nella competenza di un’autorità di perseguimento penale am- ministrativa, ossia la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) in applicazione della DPA, e non del ministero pubblico in applicazione del CPP.
Un altro Cantone ancora618 reputa necessario esaminare la questione se i cataloghi applica- bili alle misure di sorveglianza segrete non debbano integrare le infrazioni di sottrazione do- ganale e di sottrazione dell’imposta sul tabacco. Spiega che nel settore del contrabbando di carne e di tabacco vi sono gruppi ben organizzati che gli usuali metodi d’inchiesta non per- mettono più di affrontare.
Un’organizzazione619 afferma in sostanza che l’approccio ormai consistente nel prevedere nella DPA, e non più in determinare leggi amministrative speciali, la possibilità di applicare misure di sorveglianza segrete per determinate infrazioni e nell’estendere le possibilità di ri- correre a tali misure, che di solito sono particolarmente incisive, va respinta. Spiega che le autorità penali amministrative non possono essere assimilate da tutti i punti di vista alle auto- rità di perseguimento penale ordinarie, di modo che le disposizioni del CPP potrebbero es- sere semplicemente riprese nell’AP-DPA. Precisa che, come afferma a giusto titolo il rapporto esplicativo, le autorità penali amministrative non beneficiano della medesima indipendenza dei pubblici ministeri a causa della loro integrazione nella gerarchia amministrativa. Il fatto che l’attività delle autorità amministrative può essere controllato da autorità giudiziarie non cambia nulla per quanto concerne il campo d’applicazione di tali misure. La suddetta organiz- zazione aggiunge che questa circostanza permette sì di integrare nell’AP-DPA delle disposi- zioni relative al ricorso ai provvedimenti coercitivi ma giustifica il fatto di designare separata- mente per ognuna di esse i reati per i quali può essere disposta una misura di sorveglianza segreta. Il legislatore prenderebbe in tal modo una decisione preliminare sulla proporzionalità
616 SO, pag. 3
617 NE, pag. 1
618 GR, pag. 9 seg.
619 Privatim, pag. 2 seg.