Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
TPF contestata. In considerazione dei suddetti elementi, occorre al contrario prevedere una possibilità di reclamo.
4.77 Art. 275: Istanza di giudizio
Un partecipante652 constata che la legittimazione per chiedere il giudizio di un giudice è ac- cordata a «chiunque è direttamente interessato» senza che questa nozione sia definita. Sa- rebbe piuttosto opportuno accordarla alle parti e ai partecipanti al procedimento secondo gli articoli 72 e 73 AP-DPA. Al riguardo si rammenta che il medesimo partecipante propone di menzionare esplicitamente il «denunciante» all’articolo 72 capoverso 1 AP-DPA653.
4.78 Art. 276: Promozione dell’accusa
12 Cantoni654 e un’organizzazione655 giudicano pertinente che l’unità amministrativa possa adire direttamente il tribunale di prima istanza, senza passare per il tramite del ministero pub- blico cantonale, e che quest’ultimo non svolga più alcun ruolo nella procedura penale ammini- strativa. Come osserva un Cantone656, i reati di diritto penale amministrativo sono infatti molto specifici e richiedono conoscenze particolari. Inoltre, quattro Cantoni657 e un’organizza- zione658 ritengono che il coinvolgimento dei pubblici ministeri cantonali secondo il diritto vi- gente non apporti alcun plusvalore effettivo.
4.79 Un partecipante659 approva la nuova disposizione nella misura in cui non implica alcun cambiamento materiale per le procedure penali amministrative in materia di IVA. La respinge invece se dovesse comportare che la questione della prestazione o della restituzione debba di nuovo obbligatoriamente essere risolta prima della chiusura della procedura penale amministrativa. Chiede che nel diritto concernente l’IVA sia introdotta una disposizione che permetta di chiudere le procedure penali amministrative in materia di IVA prima di chiudere la procedura fiscale in quanto è l’unico modo di garantire una procedura equa in considerazione dell’obbligo di collaborare della persona assoggettata nella procedura fiscale. Art. 277: Contenuto dell’atto d’accusa
Per un partecipante660, le proposte di modifica relative alla promozione dell’accusa dinanzi al tribunale di prima istanza vanno nella giusta direzione. In particolare, per soddisfare le esi- genze di cui all’articolo 325 CPP è necessario che l’atto d’accusa definisca l’oggetto del pro- cedimento e informi l’imputato ai fini di una difesa efficace.
Un secondo partecipante661 approva il fatto che l’AP-DPA proponga di formalizzare ulterior- mente la promozione dell’accusa poiché il regime attuale secondo la DPA è caratterizzato da troppe incertezze.
652 suisa, pag. 2 seg.
653 Cfr. i commenti della suisa relativi all’art. 72 AP-DPA
654 BS, pag. 2; GE, pag. 1; GR, pag. 2; JU, pag. 1; NW, pag. 1; SG, allegato, pag. 3; SH, pag. 3; SO, pag. 1, TI, pag. 2, UR, pag. 1, ZG, pag. 1, ZH, pag. 2
655 CMP, pag. 2
656 BS, pag. 2
657 GR, pag. 4; SH, pag. 3; ZG, pag. 1, ZH, pag. 2
658 CMP, pag. 2
659 Organo consultivo TVA, n. 23, 24, 26, 27
660 UNIGE, pag. 12
661 UNIL, pag. 14