Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
Due partecipanti662 rilevano tuttavia che l’articolo 227 AP-DPA sembra stabilire una differenza di trattamento tra decisione penale e decreto d’accusa, da un lato, e l’atto d’accusa che deve essere allestito in assenza di tali decisioni, dall’altro. Sarebbe però importante che tutte le forme di promozione dell’accusa, compreso il decreto d’accusa e la decisione penale, che fungono da atto d’accusa, soddisfino i medesimi requisiti di chiarezza e concisione. Andrebbe dunque previsto che l’atto d’accusa debba indicare «in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato». Queste esigenze devono infatti essere messe in pro- spettiva con l’attuale tendenza di certe amministrazioni federali, che sempre più sovente emanano decreti penali o decisioni penali «fiume», che a volte superano le 100 pagine e comprendono centinaia di note a piè di pagina. Si può dubitare del fatto che simili decisioni soddisfino il requisito della concisione sancito all’articolo 277 capoverso 2 lettera e AP-DPA. D’altronde, una prassi di questo tipo solleva parimenti la questione della parità di risorse tra l’amministrazione e l’imputato allo stadio dei dibattimenti dinanzi al giudice, dato che la deci- sione sarebbe più simile a un’arringa scritta dell’amministrazione. Una soluzione potrebbe consistere nell’imporre all’unità amministrativa la redazione di un atto d’accusa ad hoc in tutti i casi, ossia anche nell’ipotesi in cui abbia pronunciato un decreto penale o una decisione pe- nale contro cui l’imputato ha presentato un’istanza di giudizio da parte di un giudice. Ciò ob- bligherebbe l’unità amministrativa a redigere un atto d’accusa più conciso della sua deci- sione, soluzione che rispetterebbe maggiormente la parità di risorse e i diritti dell’imputato.
4.80 Art. 280: Unità amministrativa
Un Cantone663 constata che la procedura penale amministrativa è oramai allineata il più am- piamente possibile alle disposizioni del CPP. Per poterla attuare efficacemente è indispensa- bile disporre di un’esperienza pratica e di un’adeguata garanzia di qualità. Il MPC costituisce l’autorità specializzata in materia a livello federale. Dato che per il momento le unità ammini- strative non dispongono di tale esperienza, occorrerebbe prevedere che esse possano ricor- rere al sostegno del MPC per la promozione dell’accusa e la procedura dinanzi ai giudici, in particolare le arringhe.
4.81 Art. 282: Revoca della decisione penale o dell’istanza di giudizio
Un partecipante664 rileva che il capoverso 1 prevede la possibilità di revocare il decreto pe- nale o di confisca, oppure la decisione penale o di confisca fintanto che la sentenza di primo grado non sia notificata. Secondo il capoverso 2, fino a tale momento anche l’imputato può ritirare l’istanza di essere giudicato da un giudice. È dunque possibile che una sentenza re- datta e pronta per l’invio divenga caduca a causa del ritiro all’ultimo minuto dell’istanza di giu- dizio, il che non è soddisfacente dal punto di vista della preservazione delle risorse della giu- stizia. Occorrerebbe piuttosto riprendere l’espressione «fino alla conclusione delle arringhe» dell’articolo 356 capoverso 3 CPP, che costituisce un limite più adeguato.
4.82 Art. 283: Appello
Un Cantone665 fa valere che questa disposizione spiana la strada all’impugnazione delle deci- sioni dei tribunali di primo grado, il che ha per conseguenza la possibilità di interporre appello contro decisioni per le quali questo rimedio giuridico non è per niente appropriato, giustificato e conforme alla concezione dell’appello secondo il CPP. Si pensi alla decisione di abbandono
662 UNIL, pag. 14; ODAGE, pag. 3
663 GR, pag. 2 seg. e 10
664 UNIGE, pag. 12 seg.
665 ZH, pag. 5