Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/27: Revisione parziale della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (Indennità per lavoro ridotto destinata ai formatori) · 14 pagine

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5.3.2 Ripercussioni sull’economia in generale

La revisione della legge consente di garantire la formazione degli apprendisti anche in tempi di crisi. In questo modo si evitano interruzioni e cessazioni dell’apprendistato, che potrebbero avere un impatto negativo sulla successiva integrazione nel mercato del lavoro. L’offerta di personale qualificato in Svizzera viene rafforzata.

Garantire la formazione in azienda degli apprendisti contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi di politica della formazione della Confederazione e dei Cantoni. Tra le altre cose il 95 per cento dei venticinquenni dovrebbe avere un titolo del livello secondario II.

5.4 Ripercussioni sulla società

Nel settore post-obbligatorio, i giovani adulti in Svizzera possono scegliere tra un’ulteriore istruzione nell’ambito della formazione professionale o una scuola di formazione generale. Per gli individui, una formazione professionale di base non è solo il punto di partenza per lo sviluppo della carriera, ma in definitiva anche l’integrazione nella società e la base per la partecipazione all’apprendimento permanente. Gli individui e la società si aspettano che le formazioni professionali di base possano essere concluse correttamente. Dal punto di vista del sistema formativo, la presente revisione della legge rafforza la formazione professionale e contribuisce alla sua accettazione e alla fiducia della società in questo percorso formativo.

5.5 Ripercussioni sull’ambiente

Gli adeguamenti giuridici non hanno alcun impatto sull’ambiente.

5.6 Altre ripercussioni

Non si prevedono altre ripercussioni.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto si basa principalmente sull’articolo 114 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)9, che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di AD. La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza (art. 41 cpv. 2 Cost.).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Non influisce sulla Convenzione n. 168 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 21 giugno 198810 concernente la promozione dell’impiego e la protezione contro la disoccupazione, che la Svizzera ha ratificato il 17 ottobre 1990. Il progetto non ha inoltre alcun effetto sulla Convenzione istitutiva del 4 gennaio 196011 dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) come anche sull’Accordo del 21 giugno 199912 tra la Confede-

9RS 101

10 RS 0.822.726.8

11 RS 0.632.31

12 RS 0.142.112.681