Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/27: Revisione parziale della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (Indennità per lavoro ridotto destinata ai formatori) · 14 pagine

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diritti acquisiti, non deve comportare ingiustizie scandalose e deve essere ragionevolmente limitato nel tempo.

In questo caso, l’effetto retroattivo dovrebbe essere limitato a un periodo di tre mesi. Oltre questo periodo, comporterebbe infatti difficoltà considerevoli nonché un onere supplementare con costi sproporzionati. Ai sensi dell’articolo 38 capoverso 1 LADI, l’azienda deve far valere segnatamente il suo diritto all’ILR entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la Cassa di disoccupazione. Con un effetto retroattivo superiore a tre mesi, dovrebbero essere adeguati non solo i preannunci per l’ILR, bensì anche i conteggi dell’ILR. Al momento della presentazione alle autorità di esecuzione, questi non potrebbero ancora includere le ore che i formatori dedicano alla formazione degli apprendisti, non essendo il regolamento ancora in vigore.

Se entro la fine di marzo 2024 il Consiglio federale decidesse di fissare l’entrata in vigore della presente legge al 1° gennaio 2024, l’effetto retroattivo che ne deriverebbe sarebbe chiaramente limitato nel tempo e non comporterebbe un onere o costi aggiuntivi sproporzionati rispetto all’obiettivo desiderato. Anche se la delega di competenze al Consiglio federale non è limitata nel tempo, è improbabile che il Consiglio federale stabilisca una durata dell’effetto retroattivo più lunga.

Una disposizione può essere emanata retroattivamente a condizione che i destinatari siano favoriti rispetto alla disposizione precedentemente in vigore. Con questa disposizione, le aziende colpite dal lavoro ridotto che impiegano formatori e formano apprendisti godranno di una situazione finanziaria migliore di quella odierna. Infatti, a parte eccezioni basate su un regolamento speciale durante la crisi legata al COVID-19, finora le aziende non potevano richiedere l’ILR per i formatori se essi continuavano a seguire gli apprendisti. In alternativa, talvolta le aziende hanno rinunciato alla presenza dei formatori in azienda per poter richiedere l’ILR per loro. Con il nuovo regolamento, ora tutte le aziende hanno diritto all’ILR anche per i loro formatori che continuano a seguire gli apprendisti. Le aziende, che già durante la pandemia legata al COVID-19 potevano richiedere l’ILR per i propri formatori per il tempo in cui hanno continuato la formazione degli apprendisti in azienda, grazie al nuovo regolamento possono continuare a beneficiare senza interruzioni di questa possibilità, purché il Consiglio federale ne decida l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2024. Inoltre, non pregiudica i diritti di terzi e non comporta disuguaglianze legali.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1 Ripercussioni finanziarie

Circa il 90 per cento delle entrate ordinarie del fondo di compensazione AD proviene dai contributi salariali dei dipendenti e dei datori di lavoro e circa il 10 per cento dai contributi della Confederazione e dei Cantoni. Anche l’importo di questi contributi deriva da una percentuale definita della massa salariale soggetta a contribuzione ed è vincolato per legge (art. 90a cpv. 1, 90 lett. b e 92 cpv. 7bisLADI). Per l’applicazione della LADI e del servizio pubblico di collocamento (SPC) ai sensi della legge federale sul collocamento e il personale a prestito (legge sul collocamento, LC)7 i servizi cantonali sono indennizzati dal fondo di compensazione AD (art. 92 cpv. 7 LADI). A seconda della quota cantonale e del numero di persone in cerca d’impiego, i servizi cantonali ricevono un tetto massimo per i loro costi totali computabili. Entro questi limiti/Entro

7 RS 823.11