Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/27: Revisione parziale della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (Indennità per lavoro ridotto destinata ai formatori) · 14 pagine

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razione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), in base al quale la Svizzera adotta disposizioni equivalenti alle disposizioni di coordinamento dei regolamenti (CE)

n. 883/200413 en. 987/200914.

I principi fondamentali di questo sistema di coordinamento comprendono la parità di trattamento dei cittadini delle altre parti contraenti rispetto ai propri cittadini, nonché il mantenimento dei diritti acquisiti e il pagamento delle prestazioni in tutto lo spazio europeo. Il diritto dell’Unione Europea (UE), invece, non prevede l’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono stabilire autonomamente la concezione, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei propri sistemi di sicurezza sociale, nel rispetto dei principi di coordinamento del diritto europeo. Sulla base della Convenzione istitutiva dell’AELS del 4 gennaio 1960, ciò vale anche per le relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS. In questo modo, gli Stati membri mantengono un margine di manovra per strutturare i propri sistemi di sicurezza sociale, nel rispetto delle disposizioni di coordinamento dell’UE. La normativa nazionale creata in questo disegno di legge è compatibile con le disposizioni di coordinamento dell’allegato II dell’ALC.

6.3 Forma dell’atto

In considerazione dell’oggetto, del contenuto e della portata della modifica prevista, è necessario emanare la nuova disposizione sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso. 1 della Costituzione federale.

6.4 Assoggettamento al freno delle spese

Il disegno di legge non crea nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano una spesa superiore a uno dei valori soglia), né adotta nuovi crediti d’impegno / dotazioni finanziarie (che comportano una spesa superiore a uno dei valori soglia). Di conseguenza, la regolamentazione del freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. non si applica al caso in questione.

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di equivalenza fiscale

Con i loro contributi ordinari all’AD, la Confederazione e i Cantoni contribuiscono insieme a circa la metà dei costi del SPC e dei PML, mentre il contributo federale, pari allo 0,159 per cento della massa salariale coperta dall’obbligo contributivo, è circa tre volte superiore a quello cantonale (0,053 %). Le indennità per perdita di guadagno, come l’ILR, sono finanziate dai contributi salariali. La ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni rimane invariata con questo disegno di legge. I principi di sussidiarietà e di equivalenza fiscale non vengono toccati.

6.6 Rispetto dei principi della legge sui sussidi

Questo progetto non è interessato dalla legislazione sui sussidi.

6.7 Delega di competenze legislative

Il disegno di legge non introduce nuove deleghe al Consiglio federale.

13RS 0.831.109.268.1 (Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [con all.])

14 RS 0.831.109.268.11