Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/27: Revisione parziale della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (Indennità per lavoro ridotto destinata ai formatori) · 14 pagine

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1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

L’indennità per lavoro ridotto (ILR) è un’alternativa ai licenziamenti offerta dall’assicurazione contro la disoccupazione (AD) ai datori di lavoro in periodi di difficoltà economica. Le disposizioni relative all’ILR sono contenute nell’articolo 31 e seguenti della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI)2. Lo scopo dell’ILR è quello di compensare un calo temporaneo dell’occupazione e contribuire così a preservare i posti di lavoro. I lavoratori mantengono il loro posto di lavoro mentre il datore di lavoro risparmia i costi per il cambio di personale (costi di formazione per il nuovo personale, perdita di know-how aziendale, ecc.) e può riassumere i lavoratori in qualsiasi momento, anche con breve preavviso. Hanno diritto all’ILR i lavoratori il cui normale orario di lavoro viene ridotto per motivi economici o il cui lavoro viene interrotto del tutto.

Per le aziende di tirocinio, formare gli apprendisti in tempi di difficoltà economica può essere una sfida, soprattutto quando i formatori sono assenti a causa del lavoro ridotto. Un’azienda di tirocinio può ricevere l’ILR per i suoi formatori solo se questi sono interessati da una riduzione dell’orario di lavoro nella loro normale area di competenza. Pertanto, se un’azienda di tirocinio è costretta a richiedere l’ILR per i propri formatori, la formazione degli apprendisti potrebbe essere compromessa, soprattutto se non è possibile il loro trasferimento a un’altra azienda.

Sia durante la crisi finanziaria del 2009, sia durante la crisi scaturita dal forte apprezzamento del franco nel 2016, l’AD ha reagito nel quadro dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML). Su richiesta di alcuni Cantoni (primo fra tutti il Cantone di Berna), l’AD ha pagato i salari dei formatori, in modo che questi ultimi potessero continuare a garantire la formazione degli apprendisti anche durante il lavoro ridotto.

Nel contesto della crisi legata al COVID-19, il Consiglio federale ha deciso di farsi carico dei salari dei formatori che continuano a formare apprendisti, come misura di sostegno alle aziende di tirocinio, nell’ambito dell’ILR (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. a della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 [Legge COVID-19]3 e art. 8j dell’ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus [COVID-19] [Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione]4). Questo regolamento si applica fino alla fine del 2023.

La mozione 16.3884 di Manfred Bühler «Sostegno rapido alle aziende di tirocinio nell’ambito delle ILR» (Mo. Bühler), approvata dal Parlamento nel giugno 2019, chiede al Consiglio federale di «permettere immediatamente ai Cantoni che lo desiderano di garantire la presa a carico dei salari dei maestri di tirocinio che continuano a lavorare usufruendo dell’indennità per lavoro ridotto (ILR), almeno nell’ambito di progetti pilota di durata limitata».

Sulla base dell’esperienza acquisita con il regolamento della legge COVID-19, si prevede di attuare la Mo. Bühler in modo tale che il diritto all’ILR per i formatori ai sensi dell’articolo 45 LFPr (di seguito: formatori) sia direttamente sancito nella LADI. Il nuovo

2 RS 837.0

3 RS 818.102

4 RS 837.033