Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/28: Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2022 · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc

4 Commento alle singole disposizioni

4.1 Art. 47a Controllo delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio (nuovo)

I Cantoni devono rilevare e controllare ogni quattro anni i luoghi dove gli utenti a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari riempiono o puliscono le irroratrici e i nebulizzatori. Per le aziende agricole gestite tutto l’anno, l’articolo 3 capoverso 2 dell’OCoC prevede già che i controlli secondo l’OPAc siano effettuati almeno ogni quattro anni. Finora la frequenza dei controlli non è stata fissata per le aziende non agricole. Nelle aziende agricole, l’OCoC assicura che i controlli dello smaltimento delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio siano coordinati con gli altri controlli nelle aziende agricole e che vengano utilizzate le sinergie.

Le lacune riscontrate dal Cantone devono essere colmate a seconda della gravità del rischio d’inquinamento delle acque, al più tardi entro due anni. La durata del periodo è determinata caso per caso e si basa sul rischio specifico di inquinamento delle acque causato dalle lacune. Ad esempio, gli scarichi diretti nelle acque superficiali devono essere interrotti immediatamente, poiché rappresentano un rischio notevole per l’acqua interessata. Il Cantone può invece fissare un termine di attuazione più lungo per le lacune minori che non comportano un grande rischio di inquinamento delle acque. I Cantoni presentano all’UFAM un rapporto annuale sullo stato dei rilevamenti e dei controlli, sulle lacune riscontrate e sulla loro rimozione.

Con questa misura ’si può garantire che i sistemi di drenaggio difettosi di tali luoghi non causino più l’inquinamento delle acque. Una disposizione transitoria disciplina inoltre il primo rilevamento e controllo (cfr. sotto).

4.2 Art. 48 cpv. 3 (nuovo)

Per decidere se un pesticida supera ampiamente e ripetutamente i valori limite secondo l’articolo 9 capoverso 3 LPAc, l’UFAM utilizza i dati delle reti nazionali di misurazione NAQUA e NAWA. Per poter disporre di una base di dati esaustiva vengono tuttavia inclusi anche i dati delle indagini supplementari delle acque effettuate dai Cantoni, purché comparabili con i dati dei rilevamenti nazionali. I Cantoni sono incaricati di comunicare annualmente all’UFAM entro il 1° giugno dell’anno successivo i risultati delle proprie indagini sulle acque. L’UFAM definirà con un’istruzione tecnica i requisiti per la comparabilità dei rilevamenti, la loro interpretazione, le informazioni supplementari necessarie e lo scambio dei dati. Ciò avverrà in collaborazione con i servizi specializzati dei Cantoni.

4.3 Art. 48a Segnalazione del superamento di un valore limite (nuovo)

Art. 48a cpv. 1 (nuovo)

L’UFAM è incaricato di segnalare i pesticidi agli organi di omologazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi ai fini di una verifica nell’ambito dell’omologazione se essi o i loro metaboliti superano ampiamente e diffusamente il valore limite di 0,1 μg/l nelle acque che servono per la preparazione dell’acqua potabile (art. 9 cpv. 3 lett. a LPAc), o se superano ampiamente e diffusamente i valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico nelle acque superficiali (art. 9 cpv. 3 lett. b LPAc). Questo mandato include anche la raccolta dei dati dalle indagini delle acque e la loro valutazione.

Art. 48a cpv. 2 (nuovo)

I valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico di cui all’articolo 9 capoverso 3 lettera b LPAc sono chiaramente definiti. Si tratta dei valori specifici nelle acque superficiali di singole sostanze attive elencate con nome e numero CAS nella tabella dell’allegato 2 cifra 11 capoverso 3 OPAc.

10/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275