Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/28: Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2022 · 14 pagine
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Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
1 Situazione iniziale
Sulla base dell’iniziativa parlamentare 19.475 «Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi», il 19 marzo 2021 l’Assemblea federale ha approvato la legge federale sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi (modifica della legge sui prodotti chimici, della legge sull’agricoltura e della legge federale sulla protezione delle acque). Tra i vari aspetti, questa legge prevede una migliore protezione delle acque sia sotterranee che superficiali dalla contaminazione dei pesticidi (prodotti fitosanitari e biocidi). Entro il 2027 i rischi legati ai pesticidi per le acque superficiali come pure la contaminazione delle acque sotterranee dovranno essere ridotti del 50 per cento rispetto al valore medio del periodo 2012–2015 (art. 6b cpv. 2 LAgr; RS 910.1). I pesticidi includono i prodotti fitosanitari e i biocidi. Sono principalmente i prodotti fitosanitari che inquinano le acque.
Il nuovo articolo 9 capoverso 3 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), adottato insieme alla legge federale sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi, esige una revisione dell’omologazione dei pesticidi quando:
a) il valore limite di 0,1 μg/l per i pesticidi o i loro prodotti di degradazione (metaboliti rilevanti e non rilevanti) è ripetutamente e ampiamente superato nelle acque utilizzate o destinate all’uso come acqua potabile, oppure
b) nelle acque superficiali i valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico per i pesticidi ’vengono superati ripetutamente e ampiamente. I valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico corrispondono alle esigenze di qualità delle acque espresse in valori numerici divergenti dal valore generale di 0,1 μg/l dell’ordinanza sulla protezione delle acque secondo l’allegato 2 numero 11 capoverso 3 tabella numero 4 (OPAc; RS 814.201).
Affinché a livello federale si possa avviare solo la prova di omologazione delle sostanze attive o dei prodotti pesticidi problematici e garantire l’esecuzione all’insegna della certezza del diritto e univoca delle nuove disposizioni, i termini «ripetutamente e ampiamente» devono essere definiti nell’OPAc. Inoltre l’OPAc deve specificare in concreto anche la modalità di fornitura dei dati dai Cantoni alla Confederazione e la loro successiva trasmissione ai servizi di omologazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi.
In questo modo può essere chiuso l’obiettivo cui punta il legislatore, ovvero il circuito di controllo che va dal riconoscimento dei problemi nelle acque alla verifica dell’omologazione. La revisione dell’omologazione per i prodotti fitosanitari può interessare una sostanza attiva che supera il valore limite nonché singoli prodotti che contengono tale sostanza attiva. Nel caso dei biocidi, può essere rivista solo l'omologazione dei prodotti, poiché la procedura d'approvazione delle sostanze attive è armonizzata con il diritto dell’UE.
Una causa di superamento dei valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico nelle acque superficiali è lo scarico di acque di scarico contaminate da prodotti fitosanitari1. Questo fenomeno è causato da aree e piazzali non adeguatamente drenati in cui vengono riempiti o puliti irroratrici e spruzzatori di pesticidi. Le acque di scarico contaminate da prodotti fitosanitari, non trattate, penetrano nel terreno, direttamente nelle acque superficiali o in un impianto di trattamento delle acque di scarico comunale non adatto al loro trattamento. Questa fonte di superamento dei valori limite deve essere eliminata il più rapidamente possibile accelerando l’esecuzione in modo da prevenire lo smaltimento scorretto delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio. Ciò contribuirà significativamente a ridurre i rischi per le acque, come sancito nell’articolo 6b capoverso 2 LAgr, e al contempo, si potranno evitare inutili riesami dell’omologazione di prodotti fitosanitari.
1 Cfr. UFAG 2019, Rapporto agricolo (https://2019.agrarbericht.ch/it/politica/miglioramenti-strutturali-e-misuresociali-collaterali/piazzali-per-il-lavaggio-delle-irroratrici) 3/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275