Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/28: Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2022 · 14 pagine

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Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc

adempiendo a tali prescrizioni rimanga possibile prevenire che tali valori limite vengano superati e che solo l’omologazione di alcune di queste sostanze attive venga quindi revocata. Su richiesta del Consiglio federale (parere del Consiglio federale del 19 agosto 2020 sull’iniziativa parlamentare 19.475), il Parlamento ha anche concesso al Consiglio federale la facoltà di rinunciare per un periodo limitato alla revoca dell’omologazione di una sostanza attiva quando comporta un forte pregiudizio all’approvvigionamento indigeno di importanti colture agricole. Il Consiglio federale dispone quindi di uno strumento efficace per prevenire gravi conseguenze per l’agricoltura. L’impatto sull’agricoltura è quindi minimo.

Due delle otto sostanze attive pesticidi interessate sono attualmente omologate per l'uso sia come prodotti fitosanitari che come biocidi. Pertanto, sarà necessario riesaminare al massimo anche l'omologazione dei biocidi contenenti queste due sostanze attive. Anche l'impatto sull'economia non agricola è quindi minimo.

5.4 Ripercussioni sull’ambiente e sulla salute

Il progetto comporta effetti positivi per l’ambiente e per la salute di uomini e animali, in quanto rafforza e accelera l’esecuzione della legislazione sulla protezione delle acque in vigore dal 1972. Si rafforza la protezione delle acque superficiali contro i pesticidi particolarmente dannosi per le acque. Di conseguenza ne diminuirà significativamente l’inquinamento delle acque. Questo andamento favorisce la conservazione della biodiversità acquatica e contribuisce alla protezione nelle acque svizzere delle popolazioni ittiche in pericolo. Inoltre, viene consolidata la protezione delle acque che servono per la preparazione dell’acqua potabile contro le sostanze attive e i metaboliti dei pesticidi, di conseguenza aumenta notevolmente la sicurezza dell’approvvigionamento di acqua potabile.

La designazione definitiva delle zone di protezione delle acque sotterranee e l’attuazione coerente delle disposizioni di protezione ivi previste hanno un impatto positivo in termini di sicurezza dell’approvvigionamento di acqua potabile, salute umana, diversità naturale e fattori di produzione naturali. In particolare, nelle zone rurali verranno designate le zone di protezione finora non ancora determinate. Nelle regioni densamente edificate dell’Altopiano svizzero, i pericoli esistenti per l’approvvigionamento di acqua potabile e la salute dei consumatori di acqua potabile verranno ridotti, soprattutto nelle zone di protezione esistenti, per esempio rimuovendo, trasferendo o risanando gli impianti che non sono a norma. Oltre alla protezione delle acque sotterranee contro l’inquinamento, anche gli habitat naturali ancora esistenti nelle zone di protezione S2 e nelle aree di protezione delle acque sotterranee saranno protetti da eventuali interventi edilizi al loro interno.

14/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275