Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/28: Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2022 · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Avvio della verifica in materia di omologazione dei pesticidi

L’omologazione di un pesticida va verificata quando il valore limite di un pesticida o di uno dei suoi metaboliti è superato ben oltre il singolo caso. L’articolo 9 capoverso 3 LPAc lo prevede con l’espressione «ripetutamente e ampiamente». Nel rapporto concernente l’iniziativa parlamentare 19.475 si precisa come con «ripetutamente e ampiamente» s’intendano tutti i superamenti che riguardano periodicamente ampie regioni della Svizzera (vari Cantoni).

I pesticidi sono usati in quantità massicce soprattutto nelle aree agricole densamente popolate e intensamente utilizzate della Svizzera. Pertanto, l’inquinamento delle acque da pesticidi colpisce soprattutto i Cantoni dell’Altopiano centrale o le parti della Svizzera in zone agricole di pianura e di collina. In quest’area si trovano anche i Cantoni di Argovia, Berna, Vaud e Zurigo, che sono importanti in termini di superfici. Già solo tre di questi Cantoni rappresentano buona parte della Svizzera. Per questo motivo, l’espressione «vari Cantoni» dovrebbe essere concretizzata con «tre Cantoni».

Allo stesso tempo, si deve escludere che un’unica rilevazione proveniente da ciascuno dei tre Cantoni comporti già un riesame dell’omologazione di un pesticida. Oltre al numero dei tre Cantoni coinvolti, i superamenti devono riguardare anche una percentuale minima del 5 per

cento delle acque esaminate a livello nazionale.

Anche con questa aggiunta non si può comunque escludere che singole rilevazioni portino a riesaminare l’omologazione. Potrebbe accadere, per esempio, nel caso di pesticidi o metaboliti in passato sconosciuti o molto difficili da analizzare, e che inizialmente vengono esaminati solo in un numero molto esiguo di corsi d’acqua. Nella maggior parte dei casi, il numero di acque superficiali esaminate è nettamente inferiore a quello delle acque sotterranee (cfr. sotto). Un esame qualitativamente soddisfacente delle acque superficiali è molto dispendioso. Pertanto, un ulteriore criterio per considerare diffuso il superamento è che il superamento dei valori limite interessi almeno cinque corsi d’acqua.

In sintesi, il superamento di un valore limite è considerato diffuso se nel corso di un anno si verifica in almeno tre Cantoni e nel 5 per cento dei corsi d’acqua esaminati a livello nazionale, e comunque in almeno cinque corsi d’acqua.

Soprattutto nel caso delle acque superficiali, ma anche nel caso di alcune falde freatiche in acquiferi all’interno di rocce carsiche, la probabilità di contaminazione da parte di prodotti fitosanitari dipende molto dalle condizioni meteorologiche, che possono però variare sensibilmente da un anno all’altro. Pertanto non è auspicabile che il criterio di superamento si basi sulla ripetizione annuale dei singoli superamenti. La stessa conclusione emerge anche dalla pressione degli organismi nocivi che varia di anno in anno e dall’uso efficace dei prodotti fitosanitari correlato. I superamenti diffusi sono quindi da considerarsi ripetuti se si verificano

per almeno due anni su cinque consecutivi.

In base a questi criteri di diffusione e ripetizione, si valuta l’opportunità di riesaminare l’omologazione di un pesticida. Questa valutazione avviene separatamente, da un lato per le acque sotterranee e superficiali utilizzate o destinate all’uso come acqua potabile con riferimento al valore limite di 0,1 μg/l di cui all’articolo 9 capoverso 3a LPAc e dall’altro per tutte le acque superficiali con riferimento ai valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico di cui all’articolo 9 capoverso 3b LPAc. Questi valori limite corrispondono alle esigenze espresse in valori numerici specifici delle singole sostanze secondo l’allegato 2 cifra 11 capoverso 3 OPAc, differenti dal valore generale di 0,1 μg/l.

Per valutare se avvengono superamenti diffusi e ripetuti dei valori limite secondo l’articolo 9 capoverso 3 LPAc, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) attinge ai dati delle reti di misurazione dell’Osservazione nazionale delle acque sotterranee NAQUA e dell’Osservazione nazionale della qualità delle acque superficiali NAWA. Queste reti di misurazione sono gestite

5/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275