Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/28: Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2022 · 14 pagine

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Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc

Per decidere se riesaminare l’omologazione di un pesticida, occorre avvalersi della migliore base di dati possibile. Dato che le acque sono esaminate periodicamente sia dalla Confederazione che dai Cantoni, verranno presi in considerazione anche i risultati cantonali. Questo ovviamente purché la selezione delle stazioni di misurazione, la strategia di campionamento e i metodi analitici utilizzati siano comparabili con le raccolte dati a livello nazionale. I Cantoni devono quindi comunicare annualmente all’UFAM i risultati del loro monitoraggio delle acque. Per garantire la comparabilità dei dati, l’UFAM elaborerà le relative disposizioni in materia di rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati e pubblicherà un’istruzione tecnica.

2.2 Corretto smaltimento delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio per le irroratrici di prodotti fitosanitari

Per eliminare il frequente inquinamento delle acque causato dallo scorretto smaltimento delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio, lo smaltimento di queste aree deve essere controllato con la massima attenzione. Eventuali smaltimenti errati devono essere corretti il più rapidamente possibile a seconda del pericolo che rappresentano per le acque. Le acque di scarico inquinate devono essere raccolte e trattate o smaltite separatamente secondo il diritto vigente. La corretta gestione di queste acque di scarico è descritta nell’aiuto

all’esecuzione in materia di prodotti fitosanitari nell’agricoltura2.

Come specificato in una disposizione transitoria della presente revisione dell’ordinanza, i Cantoni sono incaricati di effettuare entro il 31 dicembre 2026 i controlli necessari, finora mai eseguiti. Il termine per i risanamenti necessari si basa sulla gravità del pericolo che minaccia le acque. In ogni caso, il necessario risanamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2028. Una volta ultimati i controlli iniziali e i conseguenti risanamenti, i Cantoni sono tenuti a effettuare tali controlli ogni quattro anni e a presentare all’UFAM un rapporto annuale in merito all’esecuzione degli stessi. I rapporti annuali sono importanti in quanto consentono di monitorare i risultati del piano d’azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari (piano d'azione dei prodotti fitosanitari)3 e il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del rischio del 50 per cento secondo l’articolo 6b capoverso 2 LAgr.

Le acque di scarico inquinate devono essere comunque trattate. Possono essere immesse o lasciate infiltrare nelle acque solo con il permesso dell’autorità cantonale (art. 7 cpv. 1 LPAc). Le acque di scarico inquinate da prodotti fitosanitari non sono idonee al trattamento presso una stazione centrale di depurazione. L’autorità cantonale prescrive altri metodi appropriati di eliminazione (art. 12 cpv. 2 LPAc). L’autorità cantonale assicura il controllo periodico degli impianti (art. 15 cpv. 2 LPAc).

Secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC; RS 910.15)4, le aziende – tranne quelle di estivazione – devono essere controllate ogni quattro anni per verificare il rispetto dei requisiti dell’OPAc, incluso anche il controllo dello smaltimento delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio. Questi controlli vengono attualmente eseguiti in numerosi Cantoni insieme ai controlli relativi alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). I controlli, così come le lacune riscontrate e la loro eliminazione, possono essere registrati nel sistema d’informazione Acontrol dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). Poiché i controlli secondo l’OCoC devono essere effettuati in tutte le aziende agricole, comprese quindi anche le aziende non PER, questo sistema

2 UFAM, UFAG (ed.) 2013: Prodotti fitosanitari nell’agricoltura. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione per la protezione dell’ambiente nell’agricoltura. Pratica ambientale 1312.

3 https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/aktionsplan.html

4 Già l’ordinanza precedente, ovvero l’ordinanza del 14 novembre 2007 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC, RS 910.15) all’articolo 2 capoverso 3 lettera a prevedeva che il periodo massimo ammesso tra due controlli consecutivi fosse di 4 anni per i controlli in virtù 7/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275