Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/28: Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2022 · 14 pagine
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Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
d’informazione può quindi essere utile anche a tutte le aziende agricole per stilare i rapporti per l’UFAM. Per quanto riguarda il reporting dei risultati dei controlli delle imprese non agricole, i Cantoni possono inoltrare all’UFAM le informazioni già rilevate per le aziende agricole in Acontrol. Se questi controlli vengono eseguiti conformemente ai requisiti di cui all’articolo 3 capoverso 2 OCoC, i sistemi di smaltimento delle aree di riempimento e di lavaggio delle aziende agricole saranno controllati per la prima volta entro pochi anni e le eventuali lacune potranno essere colmate.
I primi controlli secondo la nuova disposizione transitoria e il successivo obbligo di ripeterli ogni quattro anni completano i suddetti controlli secondo l’OCoC, eseguiti in combinazione con i controlli PER. Sono particolarmente rilevanti per tutti gli utenti commerciali e professionali che non sono né aziende PER né aziende agricole, un gruppo non contemplato nei controlli previsti dall’OCoC. Si tratta, per esempio, di vivai, orti, campi da golf o società di elicotteri che effettuano voli di irrorazione.
L’UFAG può concedere alle aziende agricole contributi del 25 per cento per i costi di costruzione delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio che prevedono uno smaltimento delle acque corretto, purché il Cantone contribuisca con la stessa quota (art. 18 cpv. 3 ordinanza sui miglioramenti strutturali; OMSt; RS 913.1 in combinato disposto con l’art. 5 e l’all. 4 dell’ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura; OIMSC; RS 913.211). Questi contributi possono essere utilizzati per promuovere il risanamento di aree in cui le acque non sono smaltite correttamente e consentono di limitare i relativi costi.
2.3 Velocizzazione e completamento della definizione delle zone di protezione delle acque sotterranee
L’esecuzione della delimitazione legalmente vincolante delle zone di protezione delle acque sotterranee e l’attuazione delle misure di protezione ivi applicabili devono essere accelerate. Una disposizione transitoria vincola pertanto i Cantoni a presentare un rapporto all’UFAM entro due anni. Questo rapporto deve elencare le lacune di esecuzione esistenti così come le misure, le responsabilità e lo scadenzario per la loro eliminazione. Questi adeguamenti non comportano nuove restrizioni o obblighi per gli enti di approvvigionamento idrico o i proprietari fondiari. Le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee devono essere delimitate entro la fine del 2030 e figurare nei piani direttori e di utilizzazione. Le misure di protezione mancanti o incomplete devono essere attuate entro la fine del 2034. I Cantoni sono tenuti a informare l’UFAM sullo stato di esecuzione mediante un rapporto intermedio e uno finale.
8/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275