Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/28: Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2022 · 14 pagine
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Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto esplicativo Consultazione OPAc
Art. 48a cpv. 3 (nuovo)
I superamenti del valore limite di 0,1 μg/l nelle acque che servono per la preparazione dell’acqua potabile o dei valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico in tutte le acque superficiali sono considerati ampi se si verificano nello stesso anno in almeno tre Cantoni e, in aggiunta, in almeno il cinque per cento delle acque analizzate a livello nazionale, ma comunque in almeno cinque corsi d’acqua diversi.
Per valutare se sussiste un superamento ampio di un valore limite, per ogni pesticida si considerano solo le acque in cui il pesticida o i suoi metaboliti sono stati effettivamente analizzati. Per valutare se il valore limite di 0,1 μg/l è stato superato nelle acque che servono per la preparazione dell’acqua potabile, vengono considerate solo le indagini delle acque effettivamente utilizzate per la preparazione dell’acqua potabile o destinate a tale scopo. Per valutare i valori limite giustificati dal punto di vista ecotossicologico, si consultano solo le indagini delle acque superficiali. Va notato che già in presenza di superamenti del valore limite del cinque per cento, il numero delle acque effettivamente interessate è talmente alto che l’adozione di misure presso ogni singolo corso d’acqua non consente ormai quasi più ai Cantoni di affrontare l’inquinamento.
I superamenti sono considerati ripetuti se per un determinato pesticida o i suoi metaboliti si verificano superamenti ampi in almeno due di cinque anni consecutivi.
4.4 Disposizione transitoria concernente la modifica del ...
Cpv. 1
I episodi d’inquinamento tuttora sempre numerosi delle acque dovuti a sistemi di drenaggio delle acque di scarico difettosi delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio delle irroratrici e dei nebulizzatori di prodotti fitosanitari devono essere prevenuti il più rapidamente possibile. Per questo motivo, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026 – a meno che non sia già avvenuto – i Cantoni devono per la prima volta far effettuare a utenti professionali o commerciali un rilevamento e un controllo di tali luoghi e controllarne il sistema di drenaggio. Laddove le acque di scarico contaminate da prodotti fitosanitari sono sversate in un corso d’acqua o in un impianto comunale di depurazione delle acque di scarico o laddove sussiste la possibilità d’infiltrazione, occorre intervenire immediatamente per colmare lacune a seconda della gravità del rischio per le acque, ma comunque entro il 31 dicembre 2028.
Con l’OCoC, i Cantoni sono già tenuti a controllare almeno ogni quattro anni che le disposizioni dell’OPAc (cfr. 4.1) siano rispettate da tutte le aziende agricole (eccetto quelle di estivazione). I relativi controlli delle aziende PER sono già stati avviati in diversi Cantoni, ma non in tutti. Se tutte le aziende vengono effettivamente controllate una volta ogni quattro anni, dopo quattro anni il controllo di tutte le aziende PER sarà stato completato. Inoltre, devono essere controllate e, se necessario, risanate anche le aree di riempimento e i piazzali di lavaggio sia delle aziende agricole non soggette alla PER che delle aziende non agricole. Tuttavia, il loro numero è nettamente inferiore a quello delle aziende agricole PER.
I contributi dell’UFAG per la costruzione di aree di riempimento e di piazzali di lavaggio con drenaggio corretto nelle aziende agricole costituiscono un ulteriore incentivo a risanare rapidamente i sistemi di drenaggio difettosi.
Cpv. 2-5
In collaborazione con i proprietari degli impianti di approvvigionamento idrico, i Cantoni rilevano i deficit di applicazione nelle zone e nelle aree di protezione delle acque sotterranee e presentano un rapporto all’UFAM entro la fine del 2024. Questo rapporto indica le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee che, secondo le disposizioni dell’OPAc, non sono ancora state designate definitivamente, che non figurano nei piani direttori e di utilizzazione o in cui le misure di protezione valide nelle zone e nelle aree di protezione delle acque sotterranee non sono ancora state attuate. Inoltre, il rapporto deve elencare le captazioni
11/14 054.10-00772/00002/00018/R114-1275