Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 15 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati
Bär & Karrer e Studienvereinigung Kartellrecht suggeriscono di confermare all’investitore la completezza della domanda da presentare, in modo che la data di decorrenza della scadenza sia chiara.
Bär & Karrer e la FSA raccomandano di includere una disposizione che consenta alla SECO di fornire consulenza alle imprese su questioni relative alla legge sulla revisione degli investimenti. Secondo la FSA queste informazioni dovrebbero essere vincolanti.
SwissHoldings e Studienvereinigung Kartellrecht suggeriscono di proporre una verifica vincolante per l’apertura del campo di applicazione della LVI. Se le autorità non sollevano obiezioni entro un periodo da stabilire, l’acquisizione si considera approvata.
economiesuisse, hkbb, Interpharma e SCCC chiedono addirittura una verifica vincolante e tempestiva di un’acquisizione prima dell’effettiva verifica dell’investimento. Tale richiesta viene giustificata attraverso l’aumento della pianificabilità e della certezza del diritto. GastroSuisse e la FSA chiedono inoltre l’introduzione di una procedura semplificata e accelerata per le acquisizioni che comportano solo rischi minori per l’ordine pubblico o la sicurezza, in particolare per gli investitori privati.
Il PLR lamenta che il processo di verifica cade nel delicato periodo che intercorre tra il signing e il closing e che il Consiglio federale non può sempre rispettare la scadenza di tre mesi.
I VERDI auspicano che, in casi individuali giustificati e soprattutto in casi di impatto politico potenzialmente significativo, possa essere avviata una procedura di verifica d’ufficio.
Il PVL chiede di esaminare se il requisito dell’approvazione possa essere sostituito da una procedura di opposizione.
14 partecipanti si sono espressi sui termini procedurali. Sei partecipanti (UR, VS, CGCM, i VERDI, Bär & Karrer e Studienvereinigung Kartellrecht) concordano esplicitamente con i termini procedurali proposti nel progetto di consultazione. Cinque partecipanti (economiesuisse, hkbb, Interpharma, SCCC e SwissHoldings) osservano che, per quanto riguarda la procedura di verifica, l’analisi di dritto comparato contenuta nel rapporto esplicativo mostra che sarebbe possibile anche un periodo più breve di tre mesi. VD ritiene che il processo non sia convincente in termini di complessità e lunghezza. Solo l’USAM richiede esplicitamente una riduzione del processo di verifica a un massimo di 30 giorni.
Per quanto riguarda le proroghe per i termini, economiesuisse, hkbb, Interpharma, SCCC e SwissHoldings ritengono che debbano essere evitate a tutti i costi, mentre Bär & Karrer e Studienvereinigung Kartellrecht propongono di limitarle a un mese senza doverle giustificare. Advestra, invece, chiede che venga adottata la formulazione della legge sui cartelli (art. 33 cpv. 3 LCart; RS 251), sostenendo che una proroga possa essere giustificata anche se non c’è un impedimento effettivo, soprattutto se l’impresa è ancora in attesa di informazioni. In caso contrario, si correrebbe il rischio che in questi casi vengano emesse inutilmente decisioni negative.
Per quanto riguarda la partecipazione alla procedura, VD e ZH chiedono che venga sempre consultato il Cantone in cui ha sede l’impresa svizzera acquisita.
4.4 Protezione dei dati e assistenza amministrativa
La FSA propone che, per motivi di chiarezza, la legge stabilisca che l’intera procedura sia riservata e che nemmeno l’avvio di una procedura di verifica venga comunicato pubblicamente. La richiesta di economiesuisse, hkbb, Interpharma, scienceindustries, SCCC e SwissHoldings di garantire la riservatezza delle informazioni scambiate tra autorità e imprese non solo durante ma anche dopo la procedura va in una direzione simile. Bär & Karrer ritiene che, come nel diritto in materia di cartelli, si debba includere una disposizione esplicita sulla protezione dei segreti ufficiali e commerciali.
Per quanto riguarda la cooperazione con le autorità estere, queste associazioni chiedono anche che, nello scambio di dati con esse, vengano rispettate disposizioni equivalenti in materia di protezione dei dati. La FSA ritiene che i dati riservati debbano essere scambiati