Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 15 pagine

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1 Situazione iniziale

Il Consiglio federale ha indetto una procedura di consultazione sulla legge sulla verifica degli investimenti, che si è svolta dal 18 maggio al 9 settembre 2022. I Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e le cerchie interessate sono stati invitati a esprimere un parere.

L’avamprogetto di legge è riconducibile alla mozione 18.3021 Rieder «Proteggere l’economia svizzera con controlli sugli investimenti», accolta dal Parlamento nel marzo 2020. Quest’ultimo ha incaricato il Consiglio federale di creare le basi giuridiche per controllare gli investimenti diretti esteri, nonché di creare un’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni relative agli affari soggetti a questo tipo di controllo.

All’apertura della consultazione, il Consiglio federale ha continuato a pronunciarsi contro l’introduzione di una verifica degli investimenti, in quanto ritiene che il rapporto costi-benefici sia svantaggioso e la normativa vigente sia già sufficiente.

Il presente rapporto informa in merito ai pareri ricevuti e ne sintetizza i contenuti essenziali.

2 Oggetto della procedura di consultazione

Secondo l’avamprogetto della legge federale sulla verifica degli investimenti esteri (AV-LVI), lo scopo dei controlli è di evitare che dall’acquisizione di imprese svizzere da parte di investitori esteri possano derivare pericoli o minacce per l’ordine o la sicurezza pubblici. Si presume che i principali rischi possano provenire da investitori attivi in ambito statale. L’AV-LVI prevede pertanto di assoggettare a un obbligo di approvazione le acquisizioni da parte di investitori esteri statali o parastatali in qualsiasi settore di attività. Inoltre, la legge stabilisce quali sono i settori particolarmente critici in cui gli investitori esteri, statali o privati, devono essere soggetti all’obbligo di approvazione. Le piccole imprese sono generalmente esentate.

Per quanto riguarda la definizione di impresa svizzera, sono state poste in consultazione due varianti. La differenza riguarda le filiali svizzere di gruppi societari esteri, che in un caso sono considerate imprese svizzere e nell’altro no.

L’attuazione delle verifiche degli investimenti e il coordinamento con le unità amministrative cointeressate spetteranno alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Per l’esame dei dossier è prevista una procedura a due livelli: entro un mese si deciderà se l’acquisizione potrà essere approvata o se dovrà essere avviata una procedura di verifica, la quale richiederebbe al massimo altri tre mesi. L’avvio di una procedura di verifica deve essere deciso per consenso tra le unità amministrative coinvolte (la SECO e le unità amministrative cointeressate). In caso di disaccordo tra le unità amministrative interessate o di accordo sulla necessità di vietare un’acquisizione, la decisione in merito all’approvazione spetterà al Consiglio federale.

3 Valutazione complessiva

Nell’ambito della consultazione sono pervenuti 72 pareri (si veda l’appendice per l’elenco dei partecipanti, comprese le abbreviazioni utilizzate).

Dato l’elevato numero di pareri, si riportano solo le argomentazioni e i punti critici più importanti. Per i dettagli, si invita a consultare i pareri pervenuti sulla piattaforma di pubblicazione della Confederazione1.

La maggioranza (38 partecipanti) è fondamentalmente contraria all’introduzione di una verifica degli investimenti (vedi tab. 1). Una minoranza di 29 partecipanti è invece d’accordo e di questi, 14 sono favorevoli all’avamprogetto presentato. Cinque sono d’accordo con l’introduzione di una verifica degli investimenti solo a condizione di limitarne l’ambito, mentre dieci sono d’accordo a condizione che l’ambito sia esteso.

1 Vedi: www.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DEFR > Consultazione 2022/29.