Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV
Commento relativo all’ordinanza sul piano di con-
trollo nazionale pluriennale della filiera agroalimen-
tare e degli oggetti d’uso
(OPCNP, RS 817.032)
Data …
I. Situazione iniziale
L’ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP) disciplina i controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (art. 2 cpv. 1) e stabilisce, tra l’altro, il periodo massimo tra due controlli per ogni categoria di azienda. L’OPCNP è entrata in vigore il 27 maggio 2020 dopo una revisione totale e nell’ambito di «Stretto 4» subisce quindi solo modifiche minime.
II. Commento alle singole disposizioni
Allegato 1 elenco 1
In futuro, non solo le aziende ittiche con una produzione annuale di oltre 500 kg dovranno essere controllate almeno ogni quattro anni, ma anche altre aziende con animali acquatici (ad es. gamberetti). Il punto 1.2 è quindi modificato di conseguenza. Inoltre, l’elenco deve essere esteso per includere le aziende detentrici di insetti i cui animali sono utilizzati per scopi alimentari e per l’alimentazione animale, dato che l’interesse per l’impiego di insetti come derrate alimentari o alimenti per animali è in aumento. Anche per queste aziende l’intervallo di controllo dovrebbe essere di 4 anni (numero 1.5).
Allegato 1 elenco 2
Nel diritto attuale, ai numeri 2.10 e 2.11 si fa una distinzione tra macelli in generale e macelli di pollame. Gli intervalli di controllo annuali sono prescritti per entrambe le categorie. Tuttavia, non ha senso distinguere tra grandi aziende in generale e grandi aziende per la macellazione del pollame domestico. Le attività di esecuzione non distinguono tra le specie animali macellate, ma tra grandi aziende e aziende con un’esigua capacità produttiva. Questa circostanza è presa in considerazione con la modifica proposta. Poiché i macelli con un’esigua capacità produttiva hanno in totale solo un volume di macellazione di circa il 5 % calcolato per tutta la Svizzera, i rischi che presentano per l’igiene alimentare non sono considerati elevati. In pratica quindi, già oggi non sono controllati sistematicamente ogni anno. Pertanto, l’intervallo annuale sarà mantenuto solo per i grandi macelli e sarà introdotto un intervallo di due anni per i macelli con un’esigua capacità produttiva.
Lʼarticolo 51 capoverso 3 dellʼordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC, RS 817.190) stabilisce che la natura e l’intensità dei controlli nei singoli macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina dipendono dai risultati della valutazione dei rischi. Tuttavia, non devono essere superati gli intervalli massimi specificati tra due controlli ai sensi dellʼallegato 1 elenco 2. Il periodo tra due controlli regolari può essere unicamente ridotto e gli intervalli specificati devono essere intesi come un periodo di tempo massimo.
061/2014/00084 \ COO.2101.102.1.254490 - 205.01.00.11 VL 1/2