Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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esigenze minime per le aziende di provenienza nelle quali si eseguono macellazioni occasionali. In previsione della sua messa in circolazione, anche la carne così prodotta deve soddisfare esigenze igieniche di base.
Articolo 6
Nel capoverso 1 è stralciato il rimando al veterinario ufficiale, dato che i compiti degli organi di esecuzione sono disciplinati negli articoli 52–57 OMCC. La rubrica «Controllo» è ridenominata «Controllo delle carni».
Articoli 8 e 9
Nell’ultima modifica dell’OIgM (RU 2020 2531), il limite d’età dei vitelli è stato innalzato da sei settimane a «inferiore a otto mesi», in analogia al diritto UE. Oltre a essere dettato da motivi di armonizzazione con il diritto europeo, l’adeguamento del limite di età tra vitelli e bovini adulti si rende necessario per poter di nuovo distinguere chiaramente i vitelli dai bovini adulti nella statistica sul bestiame da macello. La modifica va riportata anche negli articoli 8 capoverso 1 lettera a numero 1 e 9 capoverso 1 lettera a e b.
All’articolo 9 capoverso 2 è inoltre precisato che gli intervalli di tempo per il controllo delle carni di cui al capoverso 1 si applicano ai controlli delle carni che non hanno dato luogo a contestazioni sostanziali o che non hanno rilevato indizi di un possibile rischio per la salute dell’uomo o dell’animale o di un pregiudizio al benessere dell’animale quando era ancora in vita. Il controllo esteso delle carni ai sensi dell’articolo 30a OMCC può eventualmente richiedere intervalli più lunghi.
Articolo 10
A seguito delle modifiche apportate al presente articolo i capoversi sono stati rinumerati (1–5).
Nella prassi le prescrizioni che disciplinano la disposizione di un’analisi microbiologica delle carni non sono interpretate uniformemente. Pertanto, in futuro, a determinate condizioni un’analisi microbiologica deve soltanto essere presa in considerazione e non più eseguita obbligatoriamente (cpv. 2). È possibile rinunciarvi se non permette di acquisire ulteriori elementi. È inoltre precisato che cosa comprende un’analisi microbiologica delle carni (cpv. 1) e quando è indicata dal punto di vista tecnico e metodologico (cpv. 3). Al capoverso 3 lettera c è specificato che deve essere eseguita se l’animale, ad eccezione della selvaggina cacciata, è stato eviscerato oltre 90 minuti, e non più oltre 45 come finora, dopo lo stordimento e l’uccisione o se l’eviscerazione non è stata eseguita a regola d’arte. Non ci sono evidenze scientifiche che parlano contro un prolungamento di questo termine.
Articolo 12a
Per le aziende di provenienza nelle quali si eseguono macellazioni occasionali sono stabiliti termini di transizione per gli adeguamenti edilizi (5 anni) e le misure d’igiene (1 anno).
Allegato 1
Nell’intero allegato sono apportati adeguamenti redazionali di lieve entità. Le modifiche di contenuto riguardano i punti seguenti:
Il precedente numero 1.1 capoverso 1 lettera d numero 1 è ora incluso nel capoverso 1bis. Il precedente
n. 2 è eliminato perché è impossibile scaricare le acque reflue direttamente nel loro punto di origine.
Nel titolo del numero 1.5 è specificato che si tratta di locali frigoriferi e di congelazione.
Per maggiore chiarezza il numero 1.7 è suddiviso nelle lettere a e b; il contenuto non è cambiato.
Al numero 1.8 capoverso 3 è aggiunto l’aggettivo «scuoiate» al termine carcasse per chiarire che le carcasse non scuoiate possono entrare in contatto con le superfici galvanizzate.
Al numero 1.9 capoverso 3 lettera b «locale apposito» è sostituito con «locale separato», nel capoverso 4 è adeguato il titolo dell’OSOAn, nel capoverso 5 il letame è ora elencato separatamente, in quanto non è un prodotto del metabolismo secondo l’OSOAn (art. 3 lett. n).
Nel numero 1.10 capoverso 2 è adeguato il titolo dell’OSOAn.