Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV
Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del
DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari
(RS 817.022.2)
del ...
I. Situazione iniziale
Tutti i nuovi tipi di derrate alimentari elencati nell’allegato e tutti i nuovi tipi di derrate alimentari autorizzati sulla base del regolamento (UE) 2015/22831 sono consentiti in Svizzera senza autorizzazione. L’allegato è ora ampliato per includere i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali approvati di recente dall’USAV per mezzo di una decisione di portata generale e viene inoltre adeguato al diritto dell’UE.
I. Commento alle singole disposizioni
Allegato
I nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali Lilium davidii L. (tubero) e Chenopodium pallidicaule Aellen (cañahua, cañihua, quinua silvestre) (grani), approvati dall’USAV con decisione di portata generale tra il 2019 e il 2021, sono stati inseriti ora nell’allegato. Il nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale Coffea arabica L. autorizzato dall’USAV nel 2020 (bucce e polpa essiccata per l’impiego quale infuso [Cascara]) non è stato invece inserito. Il motivo è che dopo l’autorizzazione svizzera, anche l’UE ha autorizzato questo nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale. L’autorizzazione dell’UE riguarda non solo l’infuso di Coffea arabica L. e non solo la specie Coffea, come nel caso dell’autorizzazione svizzera, ma anche la sua polpa ed entrambi i prodotti (infuso e polpa). Inoltre, copre anche la specie Coffea canephora Pierre ex A. Froehner. Poiché questa autorizzazione UE di più ampia portata è ammessa anche per la Svizzera ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 e dell’allegato dell’ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari, si rinuncia all’inclusione dell’autorizzazione della Cascara in Svizzera.
Le disposizioni per i semi di chia e gli insetti rimangono invariate.
Inoltre, diverse disposizioni da rispettare per i nuovi tipi di derrate alimentari approvati in Svizzera vengono allineate con quelle che si applicano nell’UE per queste derrate alimentari dopo l’avvenuta autorizzazione. Questo perché nell’UE tutte le autorizzazioni per i nuovi tipi di derrate alimentari (nuove e vecchie) sono in principio generiche ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Ciò significa che qualsiasi imprenditore del settore alimentare può immettere un Novel Food autorizzato sul mercato dell’Unione europea, a condizione che le condizioni d’uso autorizzate, i requisiti di caratterizzazione e le specifiche siano rispettati. Poiché l’allegato 6 dichiara che le derrate alimentari autorizzate come nuovi tipi di derrate alimentari nell’UE sono commercializzabili anche in Svizzera (vedi la prima posizione dell’allegato), si verificherebbero altrimenti divergenze indesiderate tra la legislazione europea e quella svizzera.
II. Ripercussioni
1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Nessuna.
1 Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, GU. L 327 dell’11.12.2015, pag. 1. BLV-D-FD623401/243