Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Al numero 2.2. capoverso 1 lettera b numero 2, il termine «tolettatura» è sostituito con «lavori di macellazione». Si tratta di una precisazione che si riferisce al lavoro nel contesto della macellazione e non al lavoro di taglio.

Al numero 2.3 capoverso 4 «locale apposito» è sostituito con «locale separato».

Al numero 3 capoverso 3 «volatili e conigli» è sostituito con «volatili da cortile e conigli domestici». Si tratta di un adattamento alla terminologia dell’OMCC (art. 3 lett. a).

Al numero 4.1.1 lettera e viene fatta una precisazione linguistica. La sicurezza delle derrate alimentari può essere compromessa dalle acque reflue e non dal sistema di drenaggio.

Al numero 5 capoversi 1 e 2 i ratiti sono ora elencati separatamente per sottolineare che queste norme si applicano anche a questa specie. Inoltre, la formulazione del capoverso 1 è modificata: l’espressione «grandi macelli» è sostituita con «ad eccezione delle aziende con un’esigua capacità produttiva».

Allegato 2

In questo nuovo allegato sono stabilite le esigenze minime per le installazioni delle aziende di provenienza. Tra le installazioni di refrigerazione e di congelazione rientrano anche i frigoriferi e i congelatori. Probabilmente non tutte le aziende di provenienza dispongono di locali frigoriferi o di congelazione, ma utilizzano le installazioni di cui sopra.

Allegato 3

Nell’intero allegato sono apportati adeguamenti redazionali di lieve entità.

Allegato 3a

In questo nuovo allegato sono stabilite le esigenze minime per le misure d’igiene nei locali delle aziende di provenienza.

Allegato 4

Nell’allegato sono apportati adeguamenti redazionali di lieve entità ed è inserita una precisazione concernente la dichiarazione sanitaria per la macellazione degli animali della specie equina.

Allegato 5

Il numero 4.2.8 è abrogato dato che, secondo l’allegato 6, nel controllo delle carni le mammelle delle scrofe madri devono essere oggetto di un esame visivo anche se non sono destinate all’uso alimentare. La modifica dei numeri 6.1.1 e 7.1.1 concerne soltanto il testo tedesco.

Allegato 6

I numeri 1–5 vengono armonizzati in ampia misura alle prescrizioni dell’UE sui controlli. In futuro sono previsti, se non vi sono contestazioni sostanziali, un controllo delle carni che consiste principalmente in un esame visivo e, in caso di indizi di un possibile rischio per la salute dell’uomo o dell’animale o di un pregiudizio del benessere dell’animale (cfr. art. 30 e 30a OMCC), un controllo esteso.

È inoltre adeguato il numero 6 concernente i volatili da cortile e i conigli domestici e per i ratiti è introdotto un numero separato (7), dato che le prescrizioni vigenti sul controllo delle carni non contemplano questi animali. Nel numero 8 sono precisate le prescrizioni sul controllo delle carni della selvaggina.

Allegato 7

Adeguamenti redazionali di lieve entità. Al numero 1.1.1 è stralciato l’elenco alle epizoozie altamente contagiose e inserito un rimando generale all’articolo 2 dell’ordinanza sulle epizoozie (RS 916.401). I criteri di idoneità al consumo sono stati riesaminati sotto il profilo tecnico e il numero 3 è stato adeguato di conseguenza. Il numero 3.1.2 è parzialmente integrato e i numeri 3.1.3 e 3.1.9 sono stralciati. Ai criteri di non idoneità al consumo sono inoltre aggiunte le «alterazioni patologiche vistose della muscolatura o degli organi di rilevanza sistemica» (3.1.12).