Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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speciali che hanno causato un onere superiore all’ordinaria attività ufficiale. In questo modo è data la possibilità di riscuotere emolumenti per la sorveglianza di aspetti di protezione degli animali in caso di uccisioni in azienda o al pascolo (cfr. commento all’art. 60).
Sostituzione di un’espressione
In varie disposizioni (art. 9 cpv. 2 lett. a, 10 e 11 cpv. 1 e titolo prima dell’art. 10) l’espressione «bestiame da macello» viene sostituita con «animali», poiché le pertinenti prescrizioni non si applicano soltanto al bestiame da macello, ma a tutti gli animali. Inoltre «equidi» è sostituito con «animali della specie equina».
Articolo 1
In futuro la macellazione occasionale di cui all’articolo 3 lettera p sarà consentita soltanto nell’azienda di provenienza degli animali (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. b). Dato che per questo tipo di macellazione devono essere emanate prescrizioni specifiche, il campo di applicazione deve essere adeguato di conseguenza (cpv. 1 lett. a n. 1). Le restanti modifiche sono di natura redazionale.
Articolo 3
Nella definizione di «bestiame da macello» (lett. b) non sono più compresi i cervi e gli «altri animali domestici delle famiglie zoologiche dei suidi ed equidi». I cervi appartengono alla selvaggina di allevamento secondo la lettera e e l’altra definizione non ha un significato indipendente che ne giustifichi la presenza accanto a «animali della specie suina ed equina». Occorre inoltre menzionare che alla famiglia zoologica dei Bovidae (lett. b) appartengono anche i bisonti. La definizione di ratiti (lett. d) deve essere ampliata e comprendere oltre agli struzzi anche i nandù e gli emù, perché in Svizzera vengono macellati anche questi. La lettera g precisa che con la parola «carcassa» si intende il corpo di un animale prima e dopo lo scuoiamento. Si intende così esplicitare che anche i corpi di animali da selvaggina non scuoiati sono considerati carcasse. Alla lettera i viene adeguato il titolo dell’OSOAn. Alla lettera m numero 2 il limite massimo per la macellazione di «altri animali» è aumentato a 150 000 kg all’anno per le aziende con un’esigua capacità produttiva. Questa quantità massima corrisponde all’incirca a quelle attualmente ammesse dal diritto UE. Dagli audit condotti dall’Unità federale per la filiera agroalimentare (UFAL) nelle aziende interessate è emerso che l’aumento dell’attuale capacità di 60 000 kg è sostenibile a condizione che siano rispettate tutte le altre prescrizioni legali. La lettera p precisa che in futuro la macellazione occasionale sarà consentita soltanto nell’azienda di provenienza degli animali. Inoltre è stabilito che vige un limite massimo di 10 volatili da cortile o conigli domestici in una settimana o la produzione complessiva di al massimo 1000 kg di peso di macellazione all’anno.
Titolo prima dell’articolo 4 e articolo 4
Al titolo prima dell’articolo 4 e all’articolo 4 capoverso 1 vengono aggiunte le «aziende di provenienza», dato che anche queste devono soddisfare i requisiti fondamentali della presente ordinanza. Al capoverso 3 viene aggiunto «macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina» per chiarire che soltanto in queste strutture devono essere disponibili postazioni riservate al controllo.
Titolo dopo l’articolo 5 e articolo 5a
I detentori di animali che eseguono macellazioni occasionali sottostanno in futuro a un obbligo di notifica (cfr. anche il combinato disposto dell’art. 11 LDerr e degli art. 21 cpv. 2 lett. d e f e 20 cpv. 1 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso; RS 817.02). L’obiettivo è garantire che le autorità cantonali d’esecuzione abbiano una visione d’insieme di questi stabilimenti. Questo è importante poiché la carne prodotta viene commercializzata e non si può quindi escludere un certo rischio per i consumatori.
Articolo 5b
Il contenuto dell’articolo 9a capoverso 2 viene spostato nella sezione relativa all’obbligo di notifica e di autorizzazione. Si precisa inoltre che è necessaria un’autorizzazione conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari soltanto per l’uccisione in azienda del bestiame da macello e per l’uccisione al pascolo di bovini. L’uccisione al pascolo di selvaggina da allevamento rientra già nell’autorizzazione di cui all’articolo 89 lettera a dell’ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1), il che rende superflua un’autorizzazione ai sensi dell’OMCC.