Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

Commento relativo alla

modifica dell’ordinanza concernente la macellazione

e il controllo delle carni

(OMCC; RS 817.190)

del …

I. Situazione iniziale

Con la modifica dell’OMCC si intende soprattutto adeguare l’esecuzione del controllo delle carni al diritto europeo e precisare alcuni punti poco chiari per l’applicazione pratica. Per esempio, per chiarire il luogo delle macellazioni occasionali di volatili da cortile e conigli domestici, si stabilisce che queste possono avvenire soltanto nell’azienda di provenienza degli animali. Inoltre, per questo tipo di macellazione sono introdotti l’obbligo di notifica e l’obbligo di dotarsi di un sistema di controllo autonomo.

Il nuovo regolamento sui controlli dell’UE1 e il pertinente regolamento di esecuzione (UE) 2019/6272, entrati in vigore nel dicembre del 2019, prevedono che nei controlli ufficiali delle carni sia posto maggiormente l’accento sull’esame visivo delle carcasse se la valutazione dei rischi delle aziende di provenienza e degli animali macellati e la situazione epizootica generale lo consentono (cfr. commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI concernente l’igiene nella macellazione [OIgM; RS 817.190.1]). Questo permette un’organizzazione più flessibile del controllo ufficiale delle carni. Anche i compiti dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni vengono adeguati al diritto europeo.

Viene altresì precisato che la presenza del veterinario ufficiale è necessaria soltanto per l’uccisione al pascolo di bovini, ma non per la selvaggina di allevamento. Inoltre, in caso di uccisione in azienda o al pascolo, per il controllo ufficiale degli aspetti di protezione degli animali devono poter essere riscossi emolumenti.

II. Commento alle singole disposizioni

Ingresso

L’ingresso viene integrato con gli articoli 58 capoverso 6 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) e 41 capoverso 3 della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455). L’articolo 58 capoverso 6 LDerr conferisce al Consiglio federale la facoltà di fissare i limiti per gli emolumenti per il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni e non è stato finora menzionato nell’ingresso. L’articolo 41 capoverso 3 LPAn conferisce al Consiglio federale la facoltà di fissare il quadro tariffale degli emolumenti per l’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali. In applicazione dell’articolo 41 capoverso 2 lettera c LPAn, i Cantoni possono riscuotere emolumenti per le prestazioni

1 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari; GU L 95/1 del 7.4.2017, pag. 1.

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali; GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51. BLV-D-FD623401/208