Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Articolo 8

Nel capoverso 1 lettera b viene rimossa l’enumerazione delle singole specie o categorie di animali, dato che questa prescrizione ha carattere universale. La modifica della lettera h è di natura redazionale.

Articolo 9

Al capoverso 2 lettera a l’espressione «bestiame da macello» è sostituita con «animali». Nel capoverso 2 lettera b sono menzionate semplicemente le «macellazioni occasionali» senza ulteriore specificazione. La definizione di macellazione occasionale è già fornita all’articolo 3 lettera p; non è pertanto necessario ripetere le categorie di animali che vi rientrano.

Articolo 9a

L’articolo 9a è oggetto di una revisione totale, dato che è modificato per oltre la metà. Non sono apportate modifiche di contenuto ai capoversi 1, 5 (precedentemente 3) e 6 (precedentemente 4). Con lo spostamento dell’obbligo di autorizzazione all’articolo 5b è necessario modificare la struttura e la numerazione dell’articolo 9a. Le prescrizioni dei capoversi 2, 3 e 4 dell’articolo rivisto si applicano indipendentemente dall’obbligo di autorizzazione e sono pertanto elencate singolarmente e indipendentemente da tale obbligo. Nel nuovo capoverso 7 (precedentemente 5) si precisa che la presenza di un veterinario ufficiale è necessaria per l’uccisione al pascolo di bovini, mentre non lo è per la selvaggina di allevamento.

Articoli 13–17

Negli articoli 13–17 si aggiunge che i requisiti minimi di igiene si applicano anche alle aziende di provenienza in cui si eseguono macellazioni occasionali. Dato che viene commercializzata, la carne prodotta deve soddisfare i requisiti fondamentali previsti dalla legislazione sulle derrate alimentari. Inoltre, all’articolo 17 capoverso 1 si precisa che le carcasse che devono essere sezionate e lavorate a temperatura di macellazione non vanno subito refrigerate. È inoltre modificata la struttura del capoverso 1 e una parte del contenuto è trasferita nel nuovo capoverso 1bis.

Articolo 18

Il termine «volatili» viene sostituito con «volatili da cortile». Inoltre, la prescrizione si applica in futuro anche ai ratiti.

Articolo 19

Nel capoverso 1 si specifica che le prescrizioni per il controllo autonomo secondo i capoversi 1–4 si applicano esclusivamente ai macelli e agli stabilimenti di lavorazione della selvaggina. Per coerenza con il resto dell’articolo, nel capoverso 3 è inserita la forma plurale di azienda. Il nuovo capoverso 5 definisce i requisiti per il controllo autonomo delle aziende di provenienza che eseguono macellazioni occasionali. È richiesto un sistema di controllo autonomo adeguato alle dimensioni dell’azienda che comprenda almeno un registro di macellazione che riporti la data, la specie e il numero di animali macellati e il peso di macellazione.

Titolo prima dell’articolo 22

Con l’adeguamento del titolo si chiarisce che gli obblighi relativi alla notifica della macellazione e al controllo delle entrate si applicano soltanto ai macelli e agli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina. Nelle aziende di provenienza la valutazione dello stato di salute degli animali destinati alla macellazione incombe al detentore degli animali.

Articolo 24

Nel capoverso 3 lettera h viene aggiornato il rimando alla pertinente disposizione dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401). Nel capoverso 5 il termine «equidi» viene sostituito con «animali della specie equina» per ragioni di uniformità ed è inoltre aggiornato il rimando all’ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA; RS 916.404.1).