Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
1.2.3 Imposizione dei coniugi secondo le leggi tributarie cantonali
Tutte le leggi tributarie cantonali contengono misure di sgravio per le coppie sposate, sebbene lo sgravio assuma forme ed entità molto diverse (stato: anno fiscale 2021):
– otto Cantoni applicano un sistema a tariffa doppia (ZH, BE, LU, ZG, BS, AR, TI e JU);
– sette Cantoni prevedono lo splitting integrale (FR, BL, AI, SG, AG, TG e GE) e altrettanti lo splitting parziale (SZ, SO, SH e GR: divisore 1,9; NW: divisore 1,85; NE: divisore 1,8181; GL: divisore 1,6). Mentre in caso di splitting integrale il reddito comune è tassato all’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo (divisore 2), nello splitting parziale ci si basa su un divisore che corrisponde a una determinata quota superiore al 50 per cento del reddito complessivo;
– il Cantone di Vaud applica un sistema di quozienti per famiglia (imposizione secondo le unità di consumo): per determinare l’aliquota d’imposta, il reddito complessivo è diviso per un divisore variabile dipendente dal numero dei membri che compongono la famiglia. Si tratta di una forma speciale di splitting;
– il Cantone del Vallese applica una tariffa unitaria. Lo sgravio a favore delle coppie sposate viene realizzato sotto forma di deduzione dall’ammontare d’imposta. La riduzione corrisponde al 35 per cento, ma ammonta almeno a 650 franchi e al massimo a 4680 franchi;
– in due Cantoni (UR, OW) la tariffa fiscale è strutturata in modo proporzionale.
Nel Cantone di Uri esistono franchigie diverse per coniugati (fr. 25 600), persone sole (fr. 14 600) e famiglie monogenitoriali (fr. 20 100). Ne risulta un sistema fiscale a progressione indiretta.
Nel Cantone di Obvaldo la tariffa proporzionale è completata da una deduzione in funzione del reddito per i redditi modesti, la quale crea una certa progressione diretta. Lo sgravio a favore delle coppie sposate viene realizzato per mezzo di una deduzione loro riservata, pari al 20 per cento del reddito netto, corrispondente ad almeno a 4300 franchi e al massimo a 10 000 franchi.
1.3 Imposizione delle coppie non sposate nell’ambito dell’imposta federale diretta
1.3.1 Principio
Le coppie non sposate sono tassate individualmente. I loro redditi non sono cumulati. Se non hanno figli, si applica la tariffa base. Se hanno figli, a seconda della situazione familiare si applica la tariffa per genitori a uno o a entrambi i partner.23 Di seguito sono riportati alcuni argomenti selezionati sull’imposizione delle coppie non sposate.
23 Cfr. al riguardo il n. 1.3.7.