Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

1.4.5.3 Deduzione dei premi assicurativi per i figli

L’attribuzione della deduzione dei premi assicurativi per i figli si fonda sull’attribuzione della deduzione per i figli o della deduzione per sostentamento.42

1.4.5.4 Deduzione per la cura prestata da terzi ai figli

Le coppie non sposate, che vivono in comunione domestica con i figli avuti in comune, i quali non hanno ancora compiuto il 14° anno di età, possono far valere la deduzione se entrambi i genitori svolgono un’attività lucrativa, sono in formazione oppure sono incapaci di esercitare un’attività lucrativa:

Situazione familiare Attribuzione della deduzione per la cura pre-

stata da terzi ai figli

- senza autorità parentale con- Soltanto il genitore che detiene l’autorità parengiunta tale può dedurre le spese da esso comprovate per

- senza alimenti la cura prestata da terzi ai figli, attualmente però al massimo 10 100 franchi.43

- con autorità parentale congiunta Stesso disciplinamento come per i genitori con au-

- con alimenti torità parentale congiunta.

- con autorità parentale congiunta Ogni genitore può dedurre al massimo 5050 franchi delle spese comprovate per la cura prestata da terzi ai figli. Anche in questo caso vi è la possibilità che i genitori richiedano una diversa ripartizione. In tal caso entrambi i genitori devono raggiungere un accordo. Se le spese fatte valere da entrambi i genitori superano complessivamente l’ammontare massimo di 10 000 franchi, le deduzioni vengono ridotte in proporzione al rapporto tra le spese comprovate e tale ammontare massimo.44

Per le coppie con figli non avuti in comune la deduzione può essere fatta valere soltanto dal partner che detiene l’autorità parentale.45

42 Circolare n. 30 dell’AFC del 21.12.2010, n. 7

43 Circolare n. 30 dell’AFC del 21.12.2010, n. 8.4.3

44 Circolare n. 30 dell’AFC del 21.12.2010, n. 8.4.3

45 Circolare n. 30 dell’AFC del 21.12.2010, n. 8.4.3