Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
1.4 Imposizione dei figli nell’ambito dell’imposta federale diretta
1.4.1 Principio
Se i genitori sono sposati e vengono tassati congiuntamente, il reddito dei figli minorenni viene cumulato con il reddito complessivo dei coniugi.
Nel caso di genitori non tassati congiuntamente, nell’ambito dell’imposta federale diretta si procede come segue per l’assegnazione del reddito.36
Se soltanto uno dei genitori esercita l’autorità parentale, il reddito del figlio è attribuito a questo genitore. Se i coniugi che vivono separatamente detengono l’autorità parentale congiunta, occorre fare riferimento alla custodia, ossia alla comunione domestica effettiva. Il reddito del figlio sarà attribuito al genitore che detiene la custodia e riceve gli alimenti. Se non vengono fatti valere alimenti a favore del figlio, occorre di norma presumere che esso si trovi in custodia alternata ed entrambi i genitori provvedano in pari misura al suo mantenimento. In questo caso, il reddito del figlio viene ripartito in ragione della metà su ogni genitore.
Nel caso di coppie non sposate che esercitano l’autorità parentale congiunta e per le quali non sono versati alimenti a favore del figlio, il suo reddito viene quindi ripartito a metà su ogni genitore fondandosi sulle norme riguardanti i genitori che vivono separatamente.
Per i proventi da attività lucrativa dipendente o indipendente il figlio è tassato autonomamente (art. 9 cpv. 2 LIFD).
I figli sono tassati per la prima volta in modo pienamente autonomo per il periodo fiscale in cui raggiungono la maggiore età (art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza del 14 agosto 201337 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta).
1.4.2 Alimenti per il figlio
Gli alimenti che un genitore percepisce per i figli sotto la sua autorità parentale sono integralmente imponibili (art. 23 lett. f LIFD). D’altro canto questi alimenti sono pienamente deducibili per il genitore che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD).
Gli alimenti per il figlio maggiorenne in formazione non sono imponibili né per il figlio stesso né per il genitore con il quale il figlio vive in comunione domestica. Il figlio riceve «prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia» che non sottostanno all’imposta sul reddito (art. 24 lett. e LIFD). Neppure il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal proprio reddito. Queste prestazioni diventano semplici «spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia» non deducibili (art. 34 lett. a LIFD).
1.4.3 Attribuzione delle deduzioni concernenti i figli e della tariffa nel caso di genitori coniugati
Per i genitori coniugati, le deduzioni concernenti i figli vengono dedotte dal reddito complessivo dei coniugi. Inoltre, si applica la tariffa per genitori.
36Circolare n. 30 dell’AFC del 21.12.2010, n. 3