Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
Nel caso di coppie non sposate con figli in comune, un genitore è tassato secondo la tariffa di base, l’altro secondo la tariffa per genitori prevista dall’articolo 36 capoverso 2bis LIFD.34
Fino al 2011, in virtù della LAID i Cantoni dovevano prevedere nelle loro leggi fiscali che ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose, al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, siano concesse le stesse misure di sgravio previste per le coppie sposate. Queste disposizioni cantonali sono state giudicate anticostituzionali dal Tribunale federale, poiché le due categorie non hanno la stessa capacità economica35 e il legislatore federale ha abrogato la relativa normativa nella LAID. Da allora è responsabilità dei Cantoni garantire un rapporto tra gli oneri conforme alla Costituzione.
1.3.8 Responsabilità per il debito fiscale
Ogni partner risponde soltanto del proprio debito fiscale. Nel caso di coppie non sposate con figli, risponde dell’imposta sul reddito dei figli soltanto il genitore cui spetta l’autorità parentale, in quanto il reddito del figlio – ad eccezione del reddito da attività lucrativa – è cumulato con quello di detto genitore (cfr. art. 9 cpv. 2 e art. 13 cpv. 3 lett. a LIFD).
Se i coniugi esercitano l’autorità parentale congiuntamente, il reddito del figlio viene cumulato con quello del genitore cui è stata attribuita la custodia e che riceve gli alimenti per il figlio. Questi è quindi responsabile anche per le imposte dovute sul reddito dei figli. Se non vengono fatti valere alimenti a favore del figlio, occorre di norma presupporre che questi si trovi in custodia alternata ed entrambi i genitori provvedano in pari misura al suo mantenimento. In questo caso il reddito del figlio viene suddiviso in parti uguali, ognuna delle quali è cumulata con il reddito del singolo genitore. Entrambi i genitori rispondono solidalmente del debito d’imposta dovuto sul reddito del figlio.
1.3.9 Diritto procedurale
I partner sono tassati separatamente. Ogni partner compila la propria dichiarazione d’imposta. La notifica delle comunicazioni viene dunque effettuata individualmente a entrambe le persone. Queste non hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti.
1.3.10 Diritto penale fiscale
Ogni partner può essere multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. Un partner può però essere punito in quanto coinvolto nella sottrazione d’imposta dell’altra persona, che ha istigato, aiutato oppure con la quale ha collaborato.
34 Riguardo alle norme relative all’attribuzione della tariffa per genitori, cfr. la circolare n. 30 dell’AFC del 21.12.2010.
35 Cfr. DTF 131 II 710 e 131 II 697