Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

di Ecoplan rappresenterebbe un corpo estraneo. Applicando la tariffa privilegiata nel contesto dell’imposizione individuale, per i contribuenti con figli si arriverebbe a compensare un cumulo dei fattori che nemmeno esiste. Sotto il profilo degli effetti di sgravio, la tariffa privilegiata è paragonabile a una deduzione per i figli che tende a crescere con l’aumentare del reddito. Secondo il Consiglio federale, effetti ridistributivi di questo tipo non possono essere giustificati.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale propone in alternativa di incrementare la deduzione per i figli dalla base di calcolo per l’imposta federale diretta, passando dagli attuali 6500 franchi a 9000 franchi per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD). Mantenere l’ammontare odierno della deduzione accrescerebbe l’onere fiscale per i coniugi con figli, dato che per questi ultimi il passaggio all’imposizione individuale riduce l’effetto di sgravio della deduzione per i figli. Con il sistema dell’imposizione individuale viene meno il cumulo dei fattori, per cui in particolare il coniuge con il reddito inferiore in molti casi è tassato con un’aliquota marginale inferiore e dunque l’effetto di sgravio della deduzione per i figli si riduce. A seconda dei casi, l’incremento della deduzione per i figli è in grado di compensare questa attenuazione dell’effetto di sgravio. Specialmente nella variante 1, per i coniugi con un secondo reddito nullo o esiguo l’incremento della suddetta deduzione tuttavia in genere non basta a controbilanciare la riduzione dell’effetto di sgravio dovuta al mancato cumulo dei fattori.

Non è invece previsto un aumento delle altre deduzioni concernenti i figli considerate per il calcolo dell’imposta federale diretta, ossia la deduzione per i premi assicurativi pari a un importo massimo di 700 franchi a figlio (art. 33 cpv. 1bis lett. b LIFD) e la deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli pari a un importo massimo di 25 000 franchi a figlio (art. 33 cpv. 3 LIFD, dal 2023), e nemmeno della riduzione dell’ammontare dell’imposta di 251 franchi a figlio (art. 36 cpv. 2bis LIFD). Sarebbe ipotizzabile anche un incremento della suddetta riduzione, di cui i redditi più bassi beneficerebbero maggiormente in rapporto al reddito rispetto a quelli più elevati. Nel progetto si è tuttavia deciso di adeguare gli effetti ridistributivi tramite la tariffa, vale a dire riducendo le aliquote per i redditi medi e bassi. Il Consiglio federale ritiene che la tariffa costituisca lo strumento adatto per raggiungere gli effetti ridistributivi auspicati dell’imposta sul reddito. La tariffa risulta più efficace nel gestire tali effetti perché riguarda tutti i contribuenti. Della riduzione della tariffa beneficiano tutti i contribuenti delle fasce di reddito medie e basse, indipendentemente dal fatto che abbiano figli o no.

La definizione a livello cantonale dell’ammontare delle deduzioni concernenti i figli compete ai Cantoni. Spetterà quindi anche in futuro a questi ultimi decidere in che misura tenere conto delle spese per i figli sul piano fiscale.

3.1.4.2 Imposizione dei figli minorenni

Si intende continuare a tassare i figli minorenni insieme ai genitori, fatta eccezione per il reddito da attività lucrativa che, come oggi, sarà tassato separatamente.

I restanti redditi e i valori patrimoniali dei figli dovranno invece essere dichiarati dai genitori; l’attribuzione avverrà in base all’autorità parentale. In analogia alla vigente