Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
per economia domestica a tutti coloro che non beneficiano di tale vantaggio. La deduzione verrà di norma attribuita unicamente alle persone adulte che vivono da sole o in comunione domestica con figli minorenni oppure con figli in formazione. Potranno inoltre beneficiarne coloro che vivono in comunione domestica con una persona bisognosa (in genere un genitore che vive in comunione domestica con un figlio maggiorenne disabile a cui egli provvede). Sono considerate bisognose le persone per le quali può essere fatta valere una deduzione per sostentamento secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera b LIFD.
Per le famiglie monogenitoriali, la deduzione per economia domestica compensa l’onere aggiuntivo causato dal venir meno dell’imposizione privilegiata prevista dal diritto vigente (cfr. n. 1.3.7).
Coniugi conviventi, coppie non sposate e le persone che coabitano non possono avvalersi di questa deduzione.
L’ammontare della deduzione per economia domestica è commisurato ai costi aggiuntivi (minimo vitale) dovuti alla mancanza dei vantaggi legati all’economia domestica’’. Il valore di riferimento è costituito dal forfait di mantenimento, che, in base alle direttive COSAS del 2022, ammonta a 1006 franchi per un’economia domestica formata da una persona sola e a 1539 franchi per un’economia domestica composta da due persone. Vanno inoltre considerate le spese di alloggio. Siccome differiscono da regione a regione, queste ultime non sono incluse nel forfait di mantenimento COSAS. A tale scopo sono state considerate le direttive comunali di Aarau, Basilea, Berna, Ginevra, Lucerna e Zurigo in merito ai tetti massimi per le pigioni nell’ambito dell’aiuto sociale. Nei costi di mantenimento del minimo vitale rientrano anche i premi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, che però in questa sede non risultano rilevanti in quanto il numero di persone presenti in un’economia domestica non incidono su di essi. I costi aggiuntivi (minimo vitale) dovuti alla mancanza dei vantaggi legati all’economia domestica dipendono fortemente dalle spese di alloggio. La deduzione per economia domestica calcolata sulla base delle spese di alloggio previste nell’ambito dell’aiuto sociale varia da 5700 franchi (Basilea) a 8200 franchi (Zurigo).
Prendendo invece a riferimento il calcolo più generoso degli oneri locativi per le tre regioni nel quadro delle prestazioni complementari, ne risulterebbero deduzioni più elevate comprese tra 8600 franchi (regione 3) e 9600 franchi (regione 1).
Il margine di oscillazione dei costi aggiuntivi minimi derivanti dall’assenza dei vantaggi legati all’economia domestica consente una certa discrezionalità nella fissazione della deduzione per economia domestica. Siccome la dottrina concorda sul fatto che il legislatore può, ma non deve necessariamente, tenere conto dei costi aggiuntivi sostenuti da persone sole e famiglie monogenitoriali, il Consiglio federale ha deciso di basarsi sull’estremità inferiore del margine di oscillazione e, pertanto, propone di fissare la deduzione nell’imposta federale diretta a 6000 franchi all’anno per economia domestica.
Analogamente alla deduzione per differenza di reddito, la deduzione per economia domestica è concepita come deduzione sociale che intende tenere conto della situazione economica delle persone sole e delle famiglie monogenitoriali. La LAID non impone una deduzione per economia domestica ai Cantoni, che sono liberi di decidere