Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

imposizione dei figli di genitori assoggettati separatamente78, in caso di autorità parentale congiunta – indipendentemente dal fatto che i genitori siano coniugati o no – si procederà sempre a un’attribuzione per metà. Qualora l’autorità parentale fosse detenuta da un solo genitore, sarà quest’ultimo a dichiarare per intero i redditi e i valori patrimoniali in questione.

I figli dovranno inoltre continuare a rispondere solidalmente dell’imposta complessiva di ciascun genitore sino a concorrenza della loro quota nella stessa.

3.1.4.3 Ripartizione tra i genitori delle deduzioni concernenti i figli

Per le coppie (sposate e non) con autorità parentale congiunta, le deduzioni concernenti i figli saranno per principio ripartite per metà. Concretamente ciò avverrà nel modo seguente.

• La deduzione per i figli dalla base di calcolo dell’imposta federale diretta pari a

9000 franchi sarà ripartita per metà tra i genitori. Per le coppie con un secondo reddito nullo o esiguo, tale soluzione fa sì che la metà della deduzione o una parte di essa risulti inefficace. Nel caso della variante 1, questa conseguenza è messa in conto, mentre nella variante 2 si intende controbilanciare tale effetto con una deduzione per differenza di reddito. La deduzione per i figli ha la funzione di incrementare l’ammontare del reddito esente da imposta, perché con ogni figlio il minimo vitale cresce. Senza questa misura, una parte del minimo vitale non risulterebbe esente da imposta.

Concretamente, la deduzione per differenza di reddito assume la forma seguente: per ogni figlio, l’ammontare massimo della deduzione è aumentato della metà della deduzione per i figli (4500 fr.), nonché della metà della deduzione per i premi assicurativi per i figli (350 fr.).

Considerando l’esempio menzionato al numero 2.1.2 con un primo reddito di 90 000 franchi e un secondo reddito di 10 000 franchi, e presupponendo che la coppia in questione abbia due figli, la deduzione massima per differenza di reddito è aumentata della metà di due deduzioni per i figli e della metà di due deduzioni per i premi assicurativi, per un totale di 24 200 franchi (14 500 + ½*(2*9000+2*700)). Tale importo è poi ridotto di 50 centesimi per ogni franco di secondo reddito, per cui il totale finale ammonta a 19 200 franchi (24 200 – 0.5*10 000).

• Anche la deduzione per i premi assicurativi per i figli pari a 700 franchi è suddi-

visa per metà tra i genitori. Come finora, l’attribuzione di tale deduzione ricalca quella della deduzione per i figli; quale novità, tale principio sarà però ora espressamente menzionato nella legge. Ne consegue che, nella variante 2, per ogni figlio la deduzione per differenza di reddito è aumentata sia della metà della deduzione per i figli, sia della metà della deduzione per i premi assicurativi per i figli (vedi sopra). La variante 1 mette in conto che la deduzione per i premi assicurativi per i figli potrebbe eventualmente risultare inefficace.

78 Cfr. circolare n. 30 dell’AFC.