Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

• La deduzione per la cura prestata da terzi ai figli è attribuita per metà a ciascun

genitore, in analogia alla regolamentazione vigente per le coppie non sposate con autorità parentale congiunta. Ai fini dell’imposta federale diretta, dal 2023 ciascun genitore potrà quindi dedurre spese comprovate per la cura prestata da terzi ai figli pari al massimo a 12 500 franchi per ogni figlio. Se le spese fatte valere dai genitori dovessero superare l’importo massimo di 25 000 franchi, le deduzioni verranno ridotte a tale importo proporzionalmente ai costi comprovati dichiarati. Non è prevista l’introduzione di una chiave di ripartizione fissa nella LAID per lasciare un certo margine di autonomia in materia ai Cantoni. Ciò può tuttavia comportare una certa disarmonizzazione.

• Oggi nella LIFD la riduzione dell’ammontare dell’imposta per i contribuenti con

figli (art. 36 cpv. 2bis LIFD) pari a 251 franchi è vincolata alla tariffa per coniugi (tariffa per coniugi + riduzione dell’ammontare dell’imposta = tariffa per genitori). Scorporandola dalla tariffa, tale riduzione può essere ripartita tra i genitori analogamente alla deduzione per i figli. Al contrario delle deduzioni per i figli e per i premi assicurativi per i figli, tale riduzione non è considerata nella deduzione per differenza di reddito (variante 2). La riduzione in questione si differenzia da una deduzione dalla base di calcolo sotto il profilo sia della sistematica fiscale che delle conseguenze e, pertanto, non può essere combinata con la

deduzione per differenza di reddito. Sia con la variante 1 che con la variante 2, si mette quindi in conto che, per le coppie con un secondo reddito nullo o esiguo, la riduzione possa risultare in parte inefficace.

Se uno tra i genitori (sposati o non) detiene l’autorità parentale esclusiva, in linea di massima l’attribuzione delle deduzioni concernenti i figli dovrà essere disciplinata come finora dalla circolare n. 30 dell’AFC.

In caso di figli maggiorenni in formazione, la deduzione per i figli non dovrà essere ripartita per metà tra i genitori coniugati o non (in analogia alla prassi odierna per i genitori non sposati). Il genitore che versa gli alimenti potrà far valere la deduzione per intero. Se entrambi i genitori versano alimenti, il genitore che versa gli aiuti maggiori potrà far valere la deduzione per i figli e l’altro genitore la deduzione per sostentamento, sempre che il suo aiuto uguagli almeno l’importo di tale deduzione. Anche in questo caso, l’attribuzione della deduzione per i premi assicurativi e della deduzione dall’ammontare dell’imposta dovrà ricalcare quella della deduzione per i figli.

3.1.5 Attività lucrativa indipendente o collaborazione nell’azienda del partner

Nel caso di un’attività lucrativa indipendente esercitata sotto la responsabilità congiunta dei partner, con un contributo adeguato da parte di entrambi e con il conseguente diritto a una retribuzione di pari livello, fanno stato, come per gli altri soci, i contratti societari e di lavoro.

Se una persona esercita una funzione subordinata nell’azienda del partner, occorre basarsi sul contratto di lavoro o sul certificato di salario. Eventuali salari eccessivi possono essere corretti dall’autorità fiscale cantonale.