Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
3.1.6 Procedura
3.1.6.1 In generale
In caso di attuazione rigorosa dell’imposizione individuale, ogni persona esercita i propri diritti procedurali e adempie ai relativi obblighi in maniera indipendente. Di conseguenza, anche le comunicazioni delle autorità fiscali devono avvenire separatamente. Ogni persona deve dichiarare i propri elementi imponibili (cfr. n. 2.1.1.1) e presentare la propria dichiarazione d’imposta.
Sarebbe però ipotizzabile che i coniugi presentino una dichiarazione congiunta anche in caso di imposizione individuale. Ciò ridurrebbe l’onere amministrativo per le autorità fiscali cantonali e faciliterebbe il coordinamento degli incarti nel quadro della procedura di tassazione, soprattutto se si dovesse optare per la variante 2, che a seguito della deduzione per differenza di reddito richiede il collegamento degli incarti.
Il Consiglio federale propone tuttavia che i coniugi presentino due dichiarazioni distinte, in ossequio alla filosofia di fondo dell’imposizione individuale e alla posizione assunta al riguardo da entrambe le CET nonché al fine di rafforzare le competenze finanziarie e l’autonomia degli individui. Gli incentivi a svolgere un’attività lucrativa dovrebbero inoltre risultare tanto maggiori quanto più il rapporto tra ammontare dell’imposta e reddito appare evidente per la singola persona. Una dichiarazione d’imposta congiunta probabilmente non garantirebbe la necessaria trasparenza e l’auspicato aumento dell’attività lucrativa.
Per questi motivi, ciascun coniuge dovrà esercitare autonomamente i propri diritti e obblighi procedurali e assumersi la responsabilità per la correttezza della dichiarazione d’imposta e per il versamento dell’imposta. Di conseguenza, ricorsi e impugnazioni di un coniuge non influiranno sulla crescita in giudicato della tassazione dell’altro partner. Nel quadro di una procedura di tassazione o di ricorso, la possibilità di mettere in dubbio gli elementi imponibili del coniuge comporterebbe notevoli problemi procedurali sotto il profilo dell’accertamento della fattispecie, del diritto di essere sentiti e del segreto fiscale.
3.1.6.2 Diritto di esaminare gli atti
In base alla normativa vigente, i coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti (art. 114 cpv. 2 LIFD). Ciò corrisponde alla disposizione di diritto privato dell’articolo 170 CC: per poter cooperare alla prosperità dell’unione, ciascun coniuge deve essere a grandi linee al corrente della situazione finanziaria del partner. Un coniuge può quindi esigere che l’altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. Su istanza di un coniuge, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.
Secondo la dottrina dominante, l’articolo 170 CC costituisce una base legale sufficiente per la sospensione del segreto fiscale a favore dei tribunali civili.79
79 Peter Locher, Kommentar DBG Teil I, 2a ed., 2019, art. 110 LIFD N 50, con cenni bibliografici: «Con sentenza del 12.5.2009, il tribunale distrettuale di Sion ha stabilito che l’art. 170 cpv. 2 CC costituisce una base legale per la sospensione del segreto fiscale, per cui le autorità fiscali sono tenute a informare il giudice civile in caso di contenziosi patrimoniali tra i coniugi» (Revue valaisanne de jurisprudence, 2009, pagg. 256, 258 segg.).