Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
tenere conto unicamente del reddito e della sostanza della singola persona, indipendentemente dallo stato civile e dalla situazione familiare, oppure se continuare a basarsi sul reddito e sulla sostanza familiare per le coppie sposate. In quest’ultimo caso, le autorità competenti o i richiedenti devono essere a conoscenza degli elementi imponibili del coniuge. Qualora ci si basasse esclusivamente sulla situazione reddituale e patrimoniale individuale, potrebbe ad esempio accadere che una persona con un reddito e una sostanza modesti ma sposata con un coniuge facoltoso benefici di riduzioni dei premi.
Siccome le disposizioni cantonali in materia di riduzione dei premi della cassa malati costituiscono in linea di massima un diritto di esecuzione indipendente dalla legislazione federale84, l’introduzione dell’imposizione individuale non richiede modifiche alla LAMal. I Cantoni dovranno tuttavia valutare l’opportunità di adeguare i parametri relativi alla condizione economica modesta. In altre parole, il diritto federale lascia ai Cantoni la libertà di decidere se considerare anche il reddito e la sostanza del partner o coniuge o eventualmente delle persone che vivono in comunione domestica con il contribuente.
3.1.12.3 Tariffeper strutture di custodia collettiva diurna
I Comuni sussidiano la custodia di bambini complementare alla famiglia in modo estremamente eterogeneo. Le tariffe delle strutture di custodia collettiva diurna (asili nido) dipendono in genere fortemente dall’ammontare del reddito determinante annuo e della sostanza dei genitori, dai sussidi pubblici, dal numero di figli e dalla durata della custodia.
È considerato il reddito dei genitori che vivono in comunione domestica con il figlio per il quale si avvalgono di prestazioni di custodia di terzi. Se questo figlio vive con un solo genitore, oltre al reddito e alla sostanza di quest’ultimo vanno computati anche il reddito e la sostanza del partner (coniuge, partner registrato o convivente) con cui questo genitore convive. Nel caso dei conviventi, si tiene conto del reddito e della sostanza del partner se hanno figli in comune o convivono da più di cinque anni.85
Per i coniugi, oggi il reddito e la sostanza familiare possono essere desunti dalla dichiarazione d’imposta congiunta. Con l’introduzione dell’imposizione individuale, anche in questo caso si pone la questione della base da considerare per il calcolo futuro delle tariffe degli asili nido. È lecito supporre che si debba continuare a fare riferimento al reddito delle persone che vivono in comunione domestica con il figlio. Poiché, a determinate condizioni, ciò avviene già oggi per le coppie non sposate non tassate in comune, l’introduzione dell’imposizione congiunta non dovrebbe comportare problemi pratici.
84 DTF 134 I 313 consid. 3 pag. 315 (con rinvii)
85 Cfr. ad esempio gli gli art. 20a segg. dell’ordinanza del 2.1.2011 sulle prestazioni di integrazione sociale del Cantone di Berna (OPIS), BSG 860.113.