Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

3.1.12 Ripercussioni dell’imposizione individuale su altri settori giuridici

3.1.12.1 In generale

Lo stato civile oggi influisce tra l’altro sulle prestazioni delle assicurazioni sociali, e in particolare dell’AVS/AI, della previdenza professionale, dell’assicurazione infortuni e dell’assicurazione militare, nonché sui sussidi (p. es. riduzioni dei premi della cassa malati). Questi altri settori giuridici fanno riferimento al matrimonio come comunione economica. Introducendo l’imposizione individuale, il sistema fiscale si porrebbe dunque in contraddizione «sistemica» con altri settori giuridici.

Sul piano giuridico è comunque possibile passare all’imposizione individuale continuando per il momento a considerare le coppie sposate una comunione economica, come è stato peraltro chiesto da entrambe le CET. A tale proposito va anche segnalato il postulato del Gruppo liberale radicale «Conseguenze di una previdenza per la vecchiaia indipendente dallo stato civile?» (21.4430), adottato dal Consiglio nazionale il 18 marzo 2022, che invita il Consiglio federale a presentare un rapporto sulle possibili conseguenze dell’introduzione di una previdenza per la vecchiaia individuale, ossia completamente indipendente dallo stato civile.

3.1.12.2 Riduzione dei premi della cassa malati

In base agli articoli 65–66a della legge federale del 18 marzo 199482 sull’assicurazione malattie (LAMal), i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta.

I Cantoni dispongono di un ampio margine di autonomia nell’organizzazione di queste riduzioni.83

La cerchia dei beneficiari delle riduzioni dei premi è pertanto disciplinata a livello cantonale. Tra i criteri determinanti figurano il reddito, la sostanza, lo stato civile o il tipo di economia domestica nonché il numero di figli. Le riduzioni sono calcolate sulla base della tassazione. I sistemi cantonali adottati in materia divergono fortemente tra loro.

Per i coniugi, attualmente i calcoli delle riduzioni dei premi si fondano sul reddito e sulla sostanza familiare che possono essere desunti dalla tassazione congiunta. Con l’introduzione dell’imposizione individuale, si pone dunque la questione della base da considerare per determinare le riduzioni in questione. È lecito chiedersi se occorra

82 RS 832.10, cfr. anche le relative ordinanze, RS 832.112.4 e RS 832.112.5.

83 Cfr. a tale proposito le considerazioni di Rolf Frick in Gabor P. Blechta, Philomena Colatrell, Hubert Rüedi, Daniel Staffelbach (a c.), Basler Kommentar. Krankenversicherungsgesetz, Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, 1a ed., Basilea 2020, N. 12 su art. 65 LAMal. «Non solo possono stabilire come ripartire le risorse a disposizione per la riduzione dei premi. […] I Cantoni disciplinano anche la cerchia degli aventi diritto, l’ammontare delle riduzioni, le relative procedure, le modalità di versamento e le soglie di reddito. I Cantoni pertanto decidono anche autonomamente cosa si debba intendere con la nozione giuridicamente vaga di “condizione economica modesta”. [...] Di conseguenza anche i sistemi per la riduzione dei premi previsti dalle disposizioni esecutive cantonali risultano assai eterogenei». Cfr. al riguardo anche DTF 136 I 220.