Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 64Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

di entrambi i genitori anche quando questi figli non appartengono alla stessa comunità religiosa di uno dei genitori. Per aggirare tale problema, i Cantoni sul piano fiscale potrebbero rinunciare del tutto a tenere conto dell’appartenenza dei figli a una determinata comunità religiosa.

Soprattutto per i Cantoni che, in caso di matrimoni confessionalmente misti, considerano anche l’appartenenza confessionale dei figli, il passaggio all’imposizione individuale comporterà oneri per la revisione di leggi, ordinanze e regolamenti parrocchiali. Nei restanti Cantoni diventeranno semplicemente obsolete le varie regole di ripartizione tra i coniugi.

Per quanto riguarda il tipo di riscossione e le competenze in materia di tassazione e riscossione sussistono notevoli differenze tra i Cantoni. A seconda delle circostanze, l’introduzione dell’imposizione individuale potrebbe implicare oneri amministrativi supplementari soprattutto per le parrocchie che procedono autonomamente alla riscossione e non possono coordinare la tassazione e/o la riscossione con un’altra istanza di riscossione (Cantone o Comune).

3.2 Excursus: modelli di imposizione congiunta

3.2.1 Splitting

3.2.1.1 Principio

Il sistema dello splitting si basa sull’imposizione congiunta e su un’unica tariffa che viene applicata a tutte le persone fisiche contribuenti. La diversa capacità economica delle coppie sposate e delle persone sole non è più presa in considerazione con la tariffa per coniugi, come nel caso dell’imposta federale diretta, bensì con lo splitting. Mentre in caso di splitting integrale il reddito comune è tassato all’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo (divisore 2), nello splitting parziale ci si basa su un divisore che corrisponde a una determinata quota superiore al 50 per cento del reddito complessivo.

Sotto il profilo concettuale, lo splitting presenta forti analogie con il modello a tariffa doppia. In entrambi i casi, l’aliquota per i coniugi è inferiore a quella applicata a una persona sola di pari reddito. Un modello fondato sullo splitting può essere trasferito in un sistema a tariffa doppia producendo esattamente lo stesso rapporto tra gli oneri.

3.2.1.2 Splitting integrale

Nel caso dello splitting integrale, il reddito comune è tassato all’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo (divisore 2). Con questo modello, i coniugi pagano meno imposte rispetto alle coppie non sposate con identico reddito complessivo, tranne nell’eventualità in cui i due partner abbiano esattamente lo stesso reddito. In tal caso, il carico fiscale della coppia non sposata coincide con quello dei coniugi. A parità di reddito complessivo, nello splitting integrale in genere le coppie non sposate sopportano quindi un onere fiscale maggiore.

• Se i coniugi o i partner registrati non appartengono alla stessa comunità confessionale riconosciuta o se solo uno di essi fa parte di una tale comunità, il diritto di imposizione è dimezzato. In presenza di figli, tale diritto è diviso in terzi; l’ultimo terzo è ripartito in base all’appartenenza confessionale dei figli (FR, SO, BS, BL).