Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

prestata da terzi ai figli (art. 37 cpv. 1 lett. k LI) e una deduzione per i figli commisurata al reddito per ogni figlio a tirocinio o agli studi al cui sostentamento i coniugi o i genitori provvedono interamente (art. 42a LI).

Famiglie monoparentali

Oltre ai coniugi, hanno diritto allo splitting anche i contribuenti non sposati, separati, divorziati o vedovi che vivono in comunione domestica con figli minorenni o figli in formazione al cui sostentamento provvedono interamente. Per questa categoria di contribuenti è previsto un divisore di 1,3 (art. 43 cpv. 2 lett. c LI), aumentato di 0,5 per ogni figlio.

Se l’autorità parentale è esercitata da un solo genitore, quest’ultimo beneficia del quoziente per i figli di 0,5 e, se vive in comunione domestica con i figli, anche del quoziente per famiglie monogenitoriali di 1,3. In caso di autorità parentale congiunta, il quoziente per i figli e il quoziente per le famiglie monogenitoriali sono attribuiti al genitore che riceve gli alimenti.

Il quoziente è diviso a metà tra i genitori (0,25) se questi ultimi si occupano in maniera più o meno paritaria dei figli e non vengono fatti valere alimenti. Il quoziente di 1,3 è concesso al genitore che provvede prevalentemente al sostegno dei figli e vive in comunione domestica con loro.

Nel caso dei figli maggiorenni in formazione, il quoziente per i figli va al genitore che provvede prevalentemente al loro sostentamento. Il suddetto quoziente è diviso a metà se entrambi i genitori vi contribuiscono in misura equivalente. Il quoziente per le famiglie monogenitoriali spetta al genitore che vive in comunione domestica con i figli.

Coppie non sposate con figli

Nel caso delle coppie che non esercitano l’autorità parentale congiunta, il quoziente per i figli è attribuito alla persona che la detiene. Quest’ultima può tuttavia chiedere che il quoziente sia assegnato all’altro partner che contribuisce in misura prevalente al sostentamento dei figli. Il quoziente di 1,3 per le famiglie monogenitoriali non viene concesso.

In caso di autorità parentale congiunta, il quoziente per i figli è suddiviso tra i genitori. Il quoziente per le famiglie monogenitoriali (1,3) non viene concesso.

Per i figli maggiorenni in formazione, il quoziente per i figli è assegnato a chi contribuisce prevalentemente al loro sostentamento. Il quoziente per le famiglie monogenitoriali (1,3) non viene concesso.

3.2.1.5 Valutazione dello splitting integrale

Quale forma di imposizione congiunta, lo splitting integrale considera i coniugi come una comunione economica. Rispetto al sistema vigente, il passaggio allo splitting integrale per l’imposta federale diretta sotto il profilo concettuale equivale sostanzialmente a una riduzione della tariffa per i coniugi.

Lo splitting integrale segue il principio dell’imposizione del reddito globale: in altre parole, per l’onere fiscale risulta per principio determinante il reddito complessivo dei coniugi. La ripartizione del reddito tra i due coniugi non influisce sull’onere fiscale,