Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
Le entrate dell’imposta federale diretta vanno per il 78,8 per cento alla Confederazione e per il 21,2 per cento ai Cantoni (art. 196 LIFD). Pertanto, circa 800 milioni di franchi svizzeri delle minori entrate stimate saranno a carico della Confederazione.
Le minori entrate si riducono se il passaggio all’imposizione individuale porta ad adeguamenti comportamentali sotto forma di occupazione aggiuntiva, che a sua volta porta a entrate fiscali aggiuntive (cfr. n. 2.5). La misura in cui gli adeguamenti comportamentali riducono le minori entrate per la Confederazione dipende anche dall’attuazione dell’imposizione individuale nei Cantoni.
5.2.2 Ripercussioni finanziarie per i Cantoni
Le minori entrate stimate di 1 miliardo di franchi per l’imposta federale diretta ricadono sui Cantoni nella misura della quota cantonale del 21,2 per cento. Le minori entrate per i Cantoni dovute alla riforma dell’imposta federale diretta ammontano quindi a circa 200 milioni di franchi.
I Cantoni devono inoltre implementare l’imposizione individuale nel diritto cantonale. L’impatto finanziario dell’implementazione nel diritto cantonale dipende dalla struttura della riforma e in particolare dalla struttura della tariffa. In virtù dell’autonomia tariffaria dei Cantoni, la Confederazione non può imporre ai Cantoni norme tariffarie (art. 129 cpv. 2 Cost.). Il Consiglio federale non può rilasciare dichiarazioni sugli effetti finanziari per i Cantoni e i Comuni.
Il passaggio all’imposizione individuale comporta una modifica del rapporto tra gli oneri rispetto ai diversi tipi di contribuenti. Queste variazioni tendono ad essere tanto maggiori quanto più progressiva è la tariffa in un Cantone. In nessun Cantone esiste un’imposizione completamente proporzionale; tutti i cantoni conoscono almeno un’imposizione indiretta progressiva in relazione al reddito imponibile.
L’imposizione individuale porta quindi a determinate variazioni del rapporto tra gli oneri in tutti i Cantoni. Un’implementazione neutrale dal punto di vista del gettito comporta quindi sia sgravi che oneri aggiuntivi per alcuni contribuenti. Se la riforma dell’imposizione individuale esclude oneri aggiuntivi per tutti i contribuenti, porterà inevitabilmente a minori entrate. Quanto più progressiva è la tariffa dell’imposta sul reddito in un Cantone, tanto più forti sono tendenzialmente questi effetti.
La situazione di partenza si evolve se il passaggio all’imposizione individuale porta ad adeguamenti comportamentali sotto forma di occupazione aggiuntiva, che a sua volta porta a entrate fiscali aggiuntive. Tenendo conto di questi effetti sull’occupazione, le minori entrate di una riforma senza oneri aggiuntivi si riducono e/o gli oneri aggiuntivi di una riforma neutrale dal punto di vista del gettito si riducono.
5.3 Ripercussioni per il personale e sulle TIC
Poiché l’imposta federale diretta viene imposta e riscossa dai Cantoni, le misure proposte nell’ambito dell’imposta federale diretta per la Confederazione non hanno ripercussioni sul personale né sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).